La Commissione Giustizia del Senato ha ripristinato il concetto di "inderogabilità" dei minimi tariffari. Non passa l'abrogazione dell'articolo 2 della Legge Bersani, ma la riforma forense potrebbe rivelarsi decisiva per sdoganare i minimi tariffari e tornare a renderli vincolanti.
Nel riformare l'ordinamento forense il Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato ha ripristinato il concetto di "inderogabilità" dei minimi tariffari. Il ripristino dei vincoli sugli onorari si richiama alla "dignità della professione" invocata dall'Ordine forense.
Non è passata l'abrogazione dell'articolo 2 della Legge Bersani, l'obiettivo più alto che si erano posti gli avvocati e che è stato cassato dal Comitato, ma la riforma forense potrebbe rivelarsi decisiva per sdoganare i minimi tariffari e tornare a renderli vincolanti e inderogabili.
Si tratterebbe di un passaggio giuridicamente rilevante per tutte le professioni. Il braccio di ferro fra il Consiglio degli Avvocati e il Senato, con coinvolgimento dello stesso Ministro della Giustizia Alfano, potrebbe infatti sfociare nel ripristino dei vincoli sugli onorari.
Il compromesso raggiunto ieri è sintetizzato nell'articolo 12 del provvedimento di riforma della professione forense.
Art. 12 - (Tariffe professionali)
1. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua funzione sociale e al decoro della professione.
2. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.
3. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.
4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.
5. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti.
6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo: a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti; b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa; c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione.
7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni.
8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera l).