La compartimentazione incoraggerà gli allevatori ad applicare le misure di biosicurezza nei confronti dell'aviaria. La Commissione Europea ha adottato il Regolamento attuativo della Direttiva 94/2005 sulle autorizzazioni e le misure complementari di biosicurezza dei compartimenti avicoli. Il Regolamento si applicherà dal 1 ottobre 2009.
Il nuovo Regolamento (CE) n. 616/2009 attua la direttiva 2005/94/CE che definisce i criteri di definizione e di autorizzazione per i compartimenti avicoli e di altri volatili in cattività. La Direttiva prevede inoltre che nei compartimenti autorizzati vengano applicate misure complementari di biosicurezza per impedire la diffusione dell'influenza aviaria.
Il concetto di "compartimentazione" attiene alle procedure applicate da un Paese per definire sul suo territorio sottopopolazioni con status sanitario distinto a fini profilattici e/o per gli scambi internazionali. Un "compartimento" può essere composto da diversi stabilimenti e può essere autorizzato per una o più malattie animali definite, in base ad un programma di biosicurezza. L'autorizzazione iniziale di un comparto riguarda il Paese, territorio o zona dove la malattia non è presente, prima che si sviluppi un focolaio della malattia o delle malattie specifiche.
Il nuovo regolamento, che si applica dal 1 ottobre 2009, indica misure addizionali preventive e stabilisce le norme per la concessione, la sospensione e il ritiro dell'autorizzazione di compartimenti in relazione all'influenza aviaria.
La compartimentazione, è convinzione delle autorità comunitarie, incoraggerà gli allevatori della Comunità ad applicare misure di biosicurezza perché ciò rende sicuro il commercio, con chiari vantaggi per gli allevatori, prevenendo allo stesso tempo le malattie animali.