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VA DIMOSTRATA LA CAUSALITA’ CANE-DANNO

VA DIMOSTRATA LA CAUSALITA’ CANE-DANNO
La Cassazione si è espressa sulla responsabilità del proprietario per il danno cagionato da animali. Perché il proprietario non sia considerato responsabile, oltre ad escludere il caso fortuito, egli deve anche dimostrare il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno.

La Cassazione si è espressa sulla responsabilità del proprietario per il danno cagionato da animali. Perché il proprietario non sia considerato responsabile, oltre ad escludere il caso fortuito, deve anche dimostrare il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno. In altre parole, prima di far leva sul carattere fortuito dell'accaduto occorre stabilire, senza possibilità di dubbio, che il cane sia davvero la causa del danno ( in questo caso la caduta della proprietaria medesima e di una persona).


Per la Cassazione (sentenza 20 aprile, n.9350) ha stabilito: il proprietario o utente dell'animale, per sottrarsi alla responsabilità è, sì, tenuto a fornire la prova del caso fortuito - che può consistere anche nella colpa del danneggiato - ma solo dopo che sia stata dimostrata in modo univoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno causato.


La prova liberatoria da parte del danneggiante presuppone l'esistenza del nesso causale, cioè la prova, senza possibilità di dubbio, che il cane aveva cagionato la caduta. "Ed è per l'appunto quest'ultima certezza che - secondo l'insindacabile valutazione data dai giudici del merito - non è stata raggiunta nel caso all'esame".
Inoltre, la valutazione delle emergenze probatorie riguardo alla condotta dell'animale, causalmente riferibile all'evento, "è attività affidata in via esclusiva al giudice del merito, censurabile in Cassazione solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva, deficiente esposizione dell'iter logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento". (fonte: altalex).