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ADDITIVI MANGIMI, DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

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Gli stabilimenti che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria coccidiostatici e istomonostatici possono continuare a operare fintanto che non si sia deliberato in merito alla loro domanda di riconoscimento, a condizione che presentino detta domanda entro e non oltre il 7 giugno 2007: al Ministero della Salute in caso di fabbricazione , ai Servizi Veterinari della Regione in cui sono situati, in caso di commercializzazione. La precisazione è della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario ed è indirizzata agli assessorati regionali alla sanità, alle aziende, alle organizzazioni e agli operatori del settore. La precisazione segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ( L. 43 del 15 febbraio u.s.) del Regolamento CE 141/2007 relativo all’obbligo di riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria “coccidostatitici e istomonostatici””, sostanze il cui impiego è per lo più relativo alle specie avicole. Questa categoria di additivi per l'alimentazione animale è ritenuta sensibile ai requisiti di igiene, al pari delle categorie per le quali il regolamento (CE) n. 183/2005 impone l’obbligo di riconoscimento. Senza pregiudicare l'uso di tali sostanze, il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare entro il primo gennaio 2008 una relazione sull'uso dei coccidiostatici e degli istomonostatici quali additivi per mangimi, unita eventualmente a una proposta legislativa riguardante l'utilizzo futuro.