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ORDINANZA CANI, VIETATI COLLARE E MUTILAZIONI

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L’Ordinanza 12 dicembre 2006 oltre a disciplinare la materia dell’aggressività canina, introduce alcuni divieti, valevoli per tutti i cani, ispirati a principi e disposizioni sulla tutela animale oggi frammentati in diversi atti normativi e regolamentari. L’Ordinanza premette infatti di intervenire con urgenza, “in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia". I divieti riguardano il doping, l’uso dei collari elettrici e gli interventi chirurgici per il taglio della coda, delle orecchie e per la recisione delle corde vocali. I riferimenti normativi sono: la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia; la legge 14 agosto 1991 n. 281 in base alla quale “ lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale"; l’Accordo MInSal-Regioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. “ Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189”. Pertanto, l’ordinanza dispone all’articolo 4 che : “l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189”. E’ vietata la sottoposizione di cani a doping, - cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376- e sono vietati: gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: il taglio della coda; il taglio delle orecchie; la recisione delle corde vocali. Il divieto relativo a questi interventi “non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria”.