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SPERIMENTAZIONE ANIMALE NEL CODICE DEI MEDICI

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“Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull’animale e sull’uomo”. Il capo VIII del codice deontologico dei medici e degli odontoiatri, approvato dalla FNOMCEO, regolamenta, in quattro articoli, la sperimentazione scientifica, dedicandone uno a quella sugli animali. Recita l’articolo 50 (Sperimentazione sull’animale) del nuovo Codice di deontologia medica: “La sperimentazione sull’animale deve essere improntata a esigenze e a finalità di sviluppo delle conoscenze non altrimenti conseguibili e non a finalità di lucro, deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze e i protocolli devono avere ricevuto il preventivo assenso di un Comitato etico indipendente”. La sperimentazione animale era già normata dal precedente Codice (art. 48), ma non escludeva esplicitamente la finalità di lucro e non parlava di “protocolli” approvati. La vera novità, tuttavia, a otto anni dalla precedente regolamentazione deontologica della materia, è contenuta nello stesso articolo 50 che fa salve “ le norme in materia di obiezione di coscienza”.