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OVI-CAPRINI, VERSO IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA

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Con Decisione del 15 Dicembre 2006, la Commissione Europea ha dato attuazione al Regolamento (CE) n.21/2004 sugli orientamenti e le procedure per l'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 401 Del 30 Dicembre 2006). Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 9 luglio 2005 debbano essere identificati mediante due mezzi di identificazione. Il primo mezzo di identificazione è costituito dai marchi auricolari ed il secondo può essere adottato fra quattro possibili mezzi fra cui il transponder elettronico. A partire dal 1° gennaio 2008 ( se la UE non stabilirà nel frattempo un’altra data) l’identificazione elettronica sarà obbligatoria come secondo mezzo di identificazione per tutti gli animali. Prima di allora il secondo mezzo di identificazione può anche essere un marchio auricolare ( con caratteristiche di materiale inalterabile, a prova di manomissione e facilmente leggibile per tutta la durata di vita dell'animale ed è progettato in modo da rimanere fissato all'animale senza nuocergli) oppure un tatuaggio, tranne per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari, oppure un marchio sul pastorale ( unicamente per gli animali della specie caprina). L'identificatore elettronico deve essere conforme alle seguenti caratteristiche tecniche: transponder passivi per sola lettura che applicano la tecnologia HDX o FDX-B, conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785;gli identificatori elettronici devono poter essere letti da dispositivi di lettura, conformi alla norma ISO 11785, in grado di leggere i transponder HDX e FDX-B;la distanza di lettura deve essere, per i dispositivi di lettura portatili, di almeno 12 cm per i marchi auricolari e di almeno 20 cm per il bolo ruminale e, per i dispositivi fissi, di almeno 50 cm per i marchi auricolari e per il bolo ruminale. La Decisione attuativa del Regolamento 21/2004 entra in vigore il 20 gennaio.