Recita il comma 829 della Finanziaria 2006: “ All’articolo 4 della legge 14 agosto 1991 n. 281, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I Comuni singoli o associati e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all’articolo 3 comma 6. I Comuni provvedono altresì al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3 comma 6" . Le competenze dei comuni disciplinate dall’articolo 4 della Legge 281 vengono così ampliate ed estese alla prevenzione del randagismo attraverso l’esplicito ricorso alla sterilizzazione. La “vecchia” 281 assegnava invece il compito di provvedere “al risanamento dei canili comunali esistenti” e alla costruzione “ di rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione”.
Ma, soprattutto, la 281 non indicava espressamente il metodo per la limitazione della nascite, genericamente da effettuarsi “tenuto conto del progresso scientifico”. Con la modifica introdotta dalla Finanziaria 2007 si prevede che i piani di controllo delle nascite siano posti in essere “ attraverso la sterilizzazione”, metodo che viene così implicitamente riconosciuto come “incruento”. I piani di sterilizzazione vengono attuati dai Comuni utilizzando una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse destinate dalle regioni agli enti locali. La norma interviene sull'utilizzo dei fondi regionali da parte dei Comuni, vincolandone, in via prioritaria, più della metà alla prevenzione del randagismo piuttosto che al risanamento e alla costruzione di canili.