Alla Camera e al Senato sono state presentate alcune interrogazioni parlamentari sulle attività dell’ENCI ed in particolare sull’applicazione del microchip e sull’accesso al Libro Genealogico. Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Paolo De Castro, ha risposto per iscritto concludendo che “ l’Amministrazione sta valutando le modalità e gli strumenti più idonei atti a porre fine allo stato di incertezza e di mancata trasparenza nell'applicazione della disciplina per la tenuta del libro genealogico da parte dell'ENCI”.
Sulla questione De Castro ha esordito ricordando che i libri genealogici delle specie animali minori, tra le quali si annovera la specie canina, sono istituiti dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza e che il Mipaaf provvede ad approvare i disciplinari delle associazioni di allevatori che istituiscono e gestiscono libri genealogici e a vigilare sugli adempimenti previsti dagli stessi disciplinari.
Il disciplinare del libro genealogico del cane di razza è stato approvato con decreto ministeriale n. 21095 del 5 febbraio 1996, successivamente modificato con decreto ministeriale n. 22383 del 3 giugno 2003; all'articolo 3, prevede che l'ENCI provveda all'attività del libro genealogico con la Commissione tecnica centrale, l'ufficio centrale del libro genealogico ed il corpo degli esperti. In applicazione del disciplinare sono state approvate le norme tecniche del libro genealogico, aggiornate con decreto ministeriale dell'8 marzo 2005.
L'articolo 6 del decreto ministeriale n. 20894 del 18 aprile 2000 prevedeva la marcatura ufficiale dei cuccioli mediante punzonatura o attraverso l'applicazione di un identificativo elettronico (microchip). Considerato che, in attuazione della legge del 14 agosto 1991, n. 281 - legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione al randagismo, solo alcune regioni avevano adottato specifiche discipline per l'identificazione dei cani, la Commissione tecnica centrale del libro genealogico ha stabilito che in tutte 1e situazioni in cui sia stata attivata l'identificazione pubblica, la stessa diventa ufficiale anche per il libro genealogico. In caso di mancata attivazione dell'anagrafe canina, rimane attivo il sistema di identificazione già utilizzato dall'ENCI, purché l'identificazione stessa risulti univoca. Le nuove norme tecniche del libro genealogico, adottate con decreto ministeriale n. 21203 dell'8 marzo 2005, hanno previsto, all'articolo 6, l'identificazione dei cuccioli tramite microchip, uniformandosi così alla normativa nazionale, che prevede l'obbligo del predetto identificativo elettronico per tutti i cani nati dal 1 gennaio 2005. Pertanto, la banca dati dell'ENCI fino al 31 dicembre 2004, doveva necessariamente essere in linea con l'anagrafe canina detenuta dalle regioni laddove il sistema risultava attivato. “Dal 1 gennaio 2005- scrive il Ministro -, la banca dati ENCI e l'anagrafe canina dovevano essere completamente allineate, in quanto l'identificativo ufficiale è esclusivamente quello attribuito dalle regioni. Invece, con circolare n. 3241 del 24 gennaio 2005, il Direttore generale dell'ENCI e responsabile dell'Ufficio centrale del libro genealogico, richiamando una precedente nota del 1 giugno 2004, informava le delegazioni ENCI che gli allevatori titolari e/o associati d'affisso riconosciuto da ENCI/FCI hanno la facoltà di registrare al libro genealogico cucciolate identificabili anche attraverso l'apposizione della propria sigla assegnata dall'ENCI. Questa disposizione avrebbe consentito, fino all'estate del 2006, di iscrivere al libro genealogico soggetti il cui identificativo non risultava in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina come disposto, invece, dalla legge n. 281 del 1992. Solo in data 21 aprile 2006, il Consiglio direttivo dell'ENCI ha deliberato l'attuazione delle norme tecniche del libro genealogico a partire dal 1 ottobre 2006; delibera comunicata alle delegazioni ENCI con circolare n. 18860 dell'11 maggio 2006. La Commissione tecnica centrale dell'ENCI, con deliberazioni del 20 dicembre 2004 e del 2 febbraio 2005, ha posto l'accento sull'esigenza di attenersi a quanto previsto dalla legge n. 281 del 1992, in materia di identificazione dei cani per l'anagrafe canina, ribadendo la priorità e l'utilità ai fini dell'iscrizione al libro genealogico.
A maggiore garanzia, la Commissione tecnica centrale ha precisato che unitamente al modello B, previsto dalle Norme tecniche del libro genealogico, il proprietario della fattrice è tenuto ad allegare la certificazione veterinaria dell'avvenuta identificazione ed iscrizione all'anagrafe canina.
L'ENCI da parte sua, invece, con nota apparsa sul giornale «I nostri cani» del 21 giugno 2005, faceva presente di non considerare la certificazione veterinaria obbligatoria ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, utile anche ai fini dell'iscrizione dei soggetti al libro genealogico. L'amministrazione, a fronte della situazione descritta, sta valutando le modalità e gli strumenti più idonei atti a porre fine allo stato di incertezza e di mancata trasparenza nell'applicazione della disciplina per la tenuta del libro genealogico da parte dell'ENCI.
La risposta del Ministro è arrivata ad una interrogazione dell’On Giacomo Stucchi (LEGA)di contenuto analogo a quella del deputato Raisi (AN)e del Senatore Carrara (FI).