Agli equidi destinati alla macellazione per il consumo umano è possibile somministrare “sostanze essenziali” a fini terapeutici, purché si rispetti un periodo di attesa minimo di sei mesi (direttiva 2001/82/CE). Questa deroga presuppone la definizione di un elenco in cui la “sostanza “essenziale” è inseribile solo per circostanze eccezionali, ovvero quando “ non sia autorizzata una terapia alternativa soddisfacente per un’indicazione terapeutica e qualora la circostanza comporti, per l’animale non sottoposto a terapia, inutili sofferenze”. L’esistenza di condizioni patologiche specifiche o determinati scopi zootecnici può determinare la necessità di disporre di una serie di sostanze corrispondenti a requisiti diversi in relazione con l’età dell’animale e la sua utilizzazione. L’elenco contenuto nel Regolamento (CE) n. 1950/2006 del 13 Dicembre 2006 - che definisce, conformemente alla Direttiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Recante un Codice Comunitario Relativo ai Prodotti Medicinali per Uso Veterinario un Elenco di Sostanze Essenziali per il Trattamento Degli Equidi (Gazzetta Ufficiale Dell'Unione Europea n. L 367 Del 22 Dicembre 2006) - può essere modificata solo previa “valutazione scientifica armonizzata a cura dell’Agenzia europea per i medicinali”. Nel caso in cui gli Stati membri o le associazioni professionali veterinarie chiedano alla Commissione di modificare l’elenco che figura nell’allegato, essi dovranno documentare opportunamente la richiesta e accludere ogni eventuale documentazione scientifica disponibile. Le sostanze essenziali possono essere utilizzate soltanto conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE – recepite dall’Italia con Dlgs 193/2006 ( Codice del Farmaco Veterinario).