E’ pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2006 (GU n. 285 del 7-12-2006- Suppl. Ordinario n.230) l’attesa Ordinanza del Ministero della Salute che dal 22 dicembre prossimo introdurrà disposizioni urgenti per la sorveglianza dell’anemia infettiva equini (AIE). Il provvedimento rende obbligatoria - entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell’ ordinanza- l'esecuzione di controlli sierologici su tutti gli equidi di eta' superiore ai tre mesi presenti in qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Sono esclusi solo i capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione. I controlli si eseguono anche su tutti gli equidi di eta' superiore a 3 mesi, movimentati da e verso aziende e anche verso aste, fiere, manifestazioni sportive e concentramenti in forma temporanea. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici hanno validita' di dodici mesi e sono riportati con la data delle singole prove diagnostiche, dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione o, qualora non disponibile, su un apposito modello fornito in allegato all’ordinanza.
Il controllo sierologico deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza su tutti gli equidi che svolgono attivita' sportiva o agonistica, nonche' su quelli che accedono ad ippodromi, aste e manifestazioni ippico-sportive e su tutti gli equidi residenti in ippodromi, centri ippici e di allenamento ed allevamenti da riproduzione che afferiscono al circuito ippico-sportivo. Il controllo sierologico non deve essere effettuato se già eseguito in data posteriore al 31 agosto 2006. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati dai servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate dalle regioni o province autonome. In caso di riscontro di positivita' sierologica, in attesa della conferma da parte del Centro di referenza, le autorita' sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di Polizia veterinaria. Tali misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positivita'.
Al fine di attuare piu' efficacemente il sistema di sorveglianza epidemiologica, il veterinario, anche libero professionista, che abbia motivi clinici di sospettare la presenza della malattia, effettua il campionamento secondo le modalita' previste dall’ordinanza e contestualmente informa il Servizio veterinario della AUSL competente per territorio.