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CORTE UE CHIARISCE NOZIONE DI “TRASPORTO”

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Con ordinanza 17 maggio 2005, la Corte tributaria federale della Germania aveva sottoposto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la seguente questione pregiudiziale: se il tempo di carico e di scarico rientri nella «durata di trasporto» prevista dalla Direttiva comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto (art. 48, n. 4, lett d), dell'allegato della direttiva 91/628/CEE, come modificata dalla direttiva 95/29/CE). La risposta della Corte è arrivata con la sentenza del 23 novembre scorso ed è stata affermativa.
Per quanto riguarda la nozione di «transporto» di cui al punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628, la Corte ha rilevato che detta disposizione non dà alcuna indicazione che permetta di determinare se i tempi di carico e di scarico siano inclusi in detta nozione o meno. Tuttavia, risulta espressamente dalla definizione del termine «transporto» che figura all’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 91/628 che il trasporto comprende il carico e lo scarico degli animali. Tale definizione della nozione di «transporto» corrisponde agli obiettivi della direttiva 91/628, che sono di assicurare un livello soddisfacente di protezione degli animali nonché, per ragioni relative al loro benessere, di ridurre, per quanto possibile, il loro trasporto su lunghe distanze. Dicono i giudici europei: “Dal momento che la direttiva non contiene alcuna limitazione del tempo di carico e di scarico degli animali in quanto tale, ne deriva che, se si interpretasse il punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628 nel senso che tale tempo non è compreso nella durata di trasporto, la durata delle operazioni di carico e di scarico non sarebbe in alcun modo presa in considerazione, il che priverebbe del suo effetto utile la detta disposizione. In tali condizioni, occorre interpretare la nozione di trasporto nel senso che essa include il carico e lo scarico degli animali. Una tale interpretazione è del resto rafforzata dalla comparazione delle diverse versioni linguistiche del punto 48, n. 4, dell’allegato della direttiva 91/628. Infatti, risulta dalla maggioranza di tali versioni che il trasporto deve essere inteso come comprensivo del carico e dello scarico degli animali. Comunque, tale interpretazione della nozione di trasporto, che occorre applicare al complesso delle disposizioni della direttiva, non può essere messa in discussione per il solo motivo che il punto 48, n. 5, dell’allegato della direttiva 91/628 afferma che gli animali devono essere scaricati dopo la durata di viaggio stabilita”. Alla luce di queste considerazioni la nozione di «trasporto» di cui al punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628 “deve essere interpretata nel senso che essa include il carico e lo scarico degli animali”.