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IRAP: NON E' DETTA L’ULTIMA PAROLA

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La Corte di Giustizia europea ha assolto l'Italia per l'IRAP ritenendo l’imposta legittima e non sovrapponibile all'IVA, ma per i professionisti il confronto con l'Agenzia delle Entrate non si ferma qui. Certamente una sentenza europea di condanna dell'imposta avrebbe favorito le richieste di rimborso ma gli elementi normativi che hanno permesso in questi anni di ottenere pareri favorevoli dalle Commissioni tributarie di primo e secondo grado continuano a sussistere. Infatti la sentenza n.156/2001 della Corte Costituzionale aveva chiaramente individuato come presupposto dell'IRAP un' attività autonomamente organizzata, un concetto che è connaturato alla nozione stessa di impresa. Altrettanto invece non può dirsi per quanto riguarda l'attività di libero professionista, ancorché svolta con carattere di abitualità ed anche in modo organizzato, che non potrà mai intendersi come autonoma facendo comunque sempre riferimento allo stesso professionista. La stessa Cassazione, come ultimo appello dopo i due gradi delle Commissioni tributarie, si era espressa a favore delle tesi sostenute dai professionisti ed aveva poi sospeso altre sentenze in attesa della pronuncia della Corte europea. Resta quindi valida e del tutto percorribile la richiesta del rimborso e di conseguenza, in caso di mancata risposta, il ricorso alla Commissione tributaria.