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TEST SU ANIMALI: SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

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Il ministero della salute non e' tenuto ad esibire documenti in materia di sperimentazione sugli animali in quanto ''non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni''. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, accogliendo, con sentenza n.5636/2006, il ricorso in appello del ministero contro una associazione che si era vista riconoscere dal Tar del Lazio il diritto all'accesso alla documentazione riguardante 'atti e documenti in materia di sperimentazione su animali', comprendente i decreti di autorizzazione degli stabilimenti per effettuare le sperimentazioni stesse. Numerose imprese farmaceutiche si erano costituite in giudizio a fianco del ministero chiedendo anch'esse la riforma della prima sentenza. Per il Tar il tacito diniego opposto dal ministero era da ritenere illegittimo ''sia in quanto l'associazione ricorrente e' portatrice di un concreto interesse alla conoscenza dei dati richiesti, sia perché i dati riservati riguardanti i nominativi del personale delle imprese preposto alle attivita' di ricerca, i dati industriali cui si correlavano problemi di concorrenza, nonché altri dati sensibili, ben avrebbero potuto essere coperti da appositi omissis a cura dell'amministrazione''. Non l'ha pensata cosi' il Consiglio di Stato secondo il quale l'istanza d'accesso dell'associazione ''sarebbe stata intesa ad indagare, in via generale, tutta l'attivita' amministrativa in materia, essendo volta a conoscere i beneficiari delle autorizzazioni, la sussistenza dei presupposti per rilasciarle, etc''. E va percio' considerata inammissibile in quanto ''la disciplina sull'accesso tutela solo l'interesse alla conoscenza e non quello ad effettuare un controllo sull'amministrazione, nel caso specifico un controllo generalizzato dell'operato del ministero della salute in uno specifico settore''. (ANSA).