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INCASSI IN CONTANTI FINO A 1000 EURO

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I compensi incassati dai professionisti devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro (nuovo comma 4 dell'articolo 19 del DPR n. 600. del 1973). In merito al limite dei 100 euro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applica “solo a partire dal 1 luglio 2008”. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (12 agosto 2006, ndr) e sino al 30 giugno 2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in 1000 euro. Per il periodo compreso tra il 1 luglio 2007 e il 30 giugno 2008, infine, il limite è stabilito in 500 euro. Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto, è da ritenere che l'obbligo di riscuotere i compensi in argomento mediante strumenti finanziari "tracciabili", nei limiti appena richiamati, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione. Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione in commento, si fa presente che gli strumenti finanziari utilizzabili per la riscossione dei compensi conseguiti nell'esercizio dell'attività professionale sono quelli appositamente individuati dall'articolo 35, comma 12, ovvero: gli assegni non trasferibili; i bonifici; le altre modalità di pagamento bancario o postale; i sistemi di pagamento elettronico.