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EFFETTI DEL DL BERSANI, CIRCOLARE FNOVI

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In attesa di essere convertito in legge, con le auspicate modifiche sollecitate dalla professione veterinaria, il Decreto-Bersani ( DL 153/2006) è in vigore dal 4 luglio scorso. Quali sono i suoi effetti immediati sull’ordinamento della professione di medico veterinario? La risposta è contenuta in una dettagliata analisi del provvedimento a cura del Presidente della FNOVI Gaetano Penocchio, diramata in questi giorni agli ordini provinciali e contenente osservazioni analitiche e indicazioni prudenziali. L’articolo 2 del DL 153/2006 -recante Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali – interviene infatti, con disposizioni abrogative, su tariffe minime, pubblicità e società professionali. Sono le tariffe l’aspetto più direttamente investito dall’efficacia del Decreto, più sfumate invece le conseguenze sul piano della pubblicità sanitaria, mentre sono nulle le conseguenze sull’esercizio della professione in forma societaria. Ecco cosa cambia TARIFFE MINIME (Prima) :non è presente alcuna disposizione legislativa o regolamentare in materia: la previsione delle tariffe minime ha valenza esclusivamente deontologica (artt. 60 e seguenti del Codice Deontologico).(Dopo): “Si ritiene opportuno suggerire che l’attività di controllo affidata agli Ordini in argomento tariffe subisca una sospensione e/o rinvio: appare questa al momento l’inevitabile ricaduta del decreto Bersani sui procedimenti disciplinari avviati per questa tipologia di violazioni ed attualmente in corso. Quanto enunciato trova giustificazione anche nella considerazione che il decreto legge – l’atto normativo adottato in questa occasione dal Governo – ha una validità limitata nel tempo, per cui nel caso non fosse convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua emanazione decadrebbe automaticamente, perdendo efficacia ex tunc, ossia fin dall’inizio, come se non fosse mai esistito.Con riferimento invece all’attività degli Ordini in materia di opinamento di parcelle si ritiene che non conoscendosi - al momento - la reale portata abrogativa del Decreto Bersani, si potrà continuare legittimamente a pronunciarsi in argomento facendo riferimento alle tariffe approvate con gli atti deliberativi dell’assemblea dei propri iscritti”. PUBBLICITÀ (Prima) : Per i professionisti dell’area sanitaria sono in vigore la Legge n. 175/1992 ed il Decreto n. 657 del 16 settembre 1994 (e successive modificazioni ed integrazioni. (Dopo) :“Non ci risulta siano state abrogate”- si legge nella circolare. La FNOVI “ valuta opportuno attendere di conoscere l’evoluzione del Decreto Bersani stante la validità provvisoria dello stesso”. E ancora: “Con il proprio Regolamento sulla pubblicità sanitaria così come con gli artt. 54 e seguenti del Codice Deontologico, la FNOVI ha sempre sostenuto che la pubblicità è uno strumento di informazione fondamentale per i consumatori e si ribadisce la necessità che la stessa non risulti ingannevole (...). la FNOVI ritiene che gli Ordini dovranno continuare a vigilare nella consapevolezza che la pubblicità ingannevole non è solo quella che fornisce informazioni oggettivamente non veritiere, ma anche quella lacunosa, ambigua o che riveli una sproporzione tra affermazioni suggestive e realtà dei fatti, tra perentorie promesse e impossibilità di mantenerle nei termini pubblicizzati”. SOCIETA’ (Prima) : “Nulla è mai stato emanato per l’esercizio delle professioni sanitarie”. (Dopo) : “ La FNOVI ha ripetutamente sostenuto che non è contraria ad una regolamentazione dell’offerta di un servizio professionale di natura sanitaria a mezzo di società di persone, ma sottolinea la necessità di non pregiudicare l’autonomia di giudizio dei professionisti interessati (2) ed il loro rispetto dei valori professionali. In tutti gli scritti prodotti in argomento è stata sempre ribadita la necessità che di garantire che la professione di medico veterinario venga svolta nel rispetto del principio dell’intuitus personae e dell’imputazione, al soggetto fisico, iscritto negli appositi Albi, dell’attività e della responsabilità professionale nel rapporto con la clientela.Si ritiene comunque che al momento non si debbano registrare riflessi sulle statuizioni di cui all’art. 44 del Codice Deontologico il quale mantiene inalterata la sua portata normativa”.