Il Ministero della Salute, con nota del 13 giugno 2006, ha chiarito che il DLgs 193/2006 recante il "Codice Comunitario dei medicinali veterinari" non modifica quanto già in vigore in materia di distribuzione del farmaco veterinario. Questo, in sintesi, il quadro normativo confermato dal Ministero. Registrazione documentazione- Anche a seguito dell'entrata in vigore del DLgs 193/2006, non sussiste per i farmacisti l'obbligo di tenere uno specifico registro per le transazioni in entrata e in uscita di medicinali veterinari; è pertanto sufficiente che i farmacisti conservino, come in precedenza, la documentazione in entrata e in uscita relativa ai medicinali assoggettati a ricetta medico-veterinaria. In particolare: a) per le operazioni in entrata: i farmacisti devono conservare per cinque anni la fattura e/o il documento di trasporto; b) per le operazioni in uscita: i farmacisti devono conservare per cinque anni tutte le ricette medico-veterinarie non ripetibili, tranne quelle che prescrivono medicinali veterinari ad animali da compagnia, che devono essere conservate per sei mesi;
c) ricette ripetibili: il farmacista non ha l'obbligo di conservare né in originale, né in copia le ricette medico-veterinarie ripetibili, ma le stesse devono essere trattenute dal farmacista al termine del periodo di validità. Numero di lotto- Per i farmacisti, l"obbligo di registrazione del numero di lotto è assolto, sia in entrata che in uscita, mediante l"annotazione dello stesso sulle ricette medico-veterinarie in triplice copia ( Farmacia 33).