Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, il Ministero della Salute ha decretato l’esclusione del tramadolo “dalla ex tabella IV di cui all'art. 14 del testo unico e contestualmente all'esclusione delle preparazioni contenenti tramadolo dalla ex tabella V”.
Le motivazioni per le quali il tramadolo non sarà più classificato tra le sostanze stupefacenti a partire dal 12 luglio sono che: “il tramadolo e' un analgesico ad azione centrale indicato per il trattamento del dolore moderato e severo; la sua efficacia e' attribuibile ad un'affinita' parziale per il recettore \mu degli oppiacei associata ad un'attivita' monoaminergica che si esplica con l'inibizione del reuptake neuronale di serotonina e noradrenalina; questo suo doppio meccanismo d'azione lo differenzia dagli oppioidi classici come morfina o codeina; studi clinici nel lungo periodo non hanno evidenziato segni di tolleranza o dipendenza ed anche specifici programmi di monitoraggio attivo post-marketing hanno confermato per il tramadolo un basso rischio di abuso (1caso/100000 abitanti). ( Decreto 19 Giugno 2006 Aggiornamento Delle Tabelle Contenenti l'Indicazione delle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope e Relative Composizioni Medicinali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 09 Ottobre 1990 n.309 e Successive Modificazioni ed Integrazioni Recante il Testo Unico delle Leggi in Materia di Disciplina degli Stupefacenti e Sostanze Psicotrope e di Prevenzione, Cura e Riabilitazione dei Relativi Stati di Tossicodipendenza : Esclusione del TRAMADOLO dalla Tabella II Sezione B Esclusione delle Composizioni Medicinali Contenenti TRAMADOLO dalla Tabella II Sezione D - GU n. 147 del 27-6-2006)