Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 79 del 4-4-2006) il Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 2 del 25 giugno 2005, adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari. La delibera era stata adottata dall'Assemblea dei delegati dell'Ente in data 25 giugno 2005 riguardo a modificazioni ed integrazioni al Regolamento di attuazione dello statuto, approvate all’unanimità. Questi i principali cambiamenti introdotti, nel resoconto curato dal Delegato ENPAV di Novara, Giorgio Neri: 1. In caso di omessa o ritardata comunicazione del Modello 1 le sanzioni non saranno più calcolate sull'intero contributo soggettivo dovuto, bensì sulla sola frazione eccedente il minimo; lo stesso dicasi in caso di dichiarazione infedele successivamente rettificata, la cui sanzione sarà ora commisurata ai maggiori contributi, soggettivo ed integrativo, eventualmente dovuti e non corrisposti; 2. La richiesta di documentazione fiscale da parte dell'Enpav avrà riguardo dei termini prescrizionali previsti dalla legge per questi documenti; 3. Analogamente a quanto previsto da altre casse, il coniuge che si risposi perde il diritto alla pensione di reversibilità, essendogli tuttavia riconosciuta una somma una tantum pari a due annualità della pensione in essere; 4. In tema di requisiti minimi per l'erogazione delle pensioni, merita una particolare sottolineatura la modifica che permetterà di sanare una situazione senz'altro imbarazzante, ovvero quella che prevedeva per le pensioni di inabilità un minimo di anzianità contributiva. Questa regola poteva comportare che l'iscritto che si trovasse in serie difficoltà per ottenere la pensione dovesse prima pagare un'integrazione contributiva commisurata agli anni che gli mancavano per arrivare all'anzianità richiesta. Con la modifica approvata non sarà più necessaria alcuna anzianità contributiva per l'erogazione di questa forma di pensione.