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STUPEFACENTI, APPROVATO IL RICETTARIO

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E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006 il Decreto 10 marzo 2006 Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 -GU n. 76 del 31-3-2006. A seguito della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che ha modificato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, i medici chirurghi e i medici veterinari devono prescrivere i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute. Tali ricette devono essere compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale e in triplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale. La nuova legge detta specifiche previsioni per la prescrizione dei medicinali ricompresi nell'allegato III-bis della legge 8 febbraio 2001, n. 12. Il Ministro della Salute ha pertanto ritenuto di approvare un unico ricettario che consenta le prescrizioni di tutti i medicinali compresi nella tabella II, sezione A e nell'allegato III-bis del testo unico e di consentire in via transitoria, ai medici e ai veterinari di poter effettuare le prescrizioni utilizzando il ricettario gia' approvato con decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001. Il ricettario approvato, con le relative norme d'uso, è contenuto negli allegati I, II, III e IV del decreto. Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate in blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente. La stampa del ricettario e' effettuata a cura dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le regioni e province autonome comunicano annualmente al Ministero della salute - Ufficio centrale stupefacenti il fabbisogno di ricettari necessari alle aziende sanitarie locali. I ricettari sono consegnati, a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai centri di riferimento regionali individuati dalle regioni e province autonome, che provvedono alla distribuzione alle aziende sanitarie locali. Le aziende sanitarie locali provvedono alla distribuzione delle ricette ai medici ed ai veterinari operanti nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi. Le ricette sono consegnate al medico o al veterinario oppure ad una persona da essi delegata a provvedere al ritiro degli stessi. Le aziende sanitarie locali provvedono alla conservazione dei ricettari in appositi locali opportunamente custoditi. Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla distribuzione dei ricettari secondo quanto previsto dal presente decreto, i medici e i veterinari sono autorizzati ad usare i ricettari approvati con decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001 e successive integrazioni e modificazioni, fino ad esaurimento delle scorte. Il ricettario a madre-figlia di tipo unico previsto dal DPR 9 ottobre 1990, n. 309 non e' piu' utilizzabile per la prescrizione dei medicinali compresi nelle tabelle di cui al testo unico richiamato in premessa. I possessori dei ricettari di cui al presente comma consegnano tali ricettari ai rispettivi ordini professionali che provvederanno alla loro restituzione al Ministero della salute magazzino centrale del materiale profilattico - via dei Carri Armati n. 13 - 00159 Roma, ai fini della relativa distruzione.