Il Tar del lazio con sentenza 4364 depositata il 3 giugno stabilisce che le Casse di previdenza dei liberi professionisti, nonostante la privatizzazione avvenuta con decreto legislativo 509/94, continuano ad essere organismi di diritto pubblico. La sentenza è riferita alla decisione della Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti che aveva affidato i servizi assicurativi attraverso una procedura informale che a parere dei giudici amministrativi è da ritenersi illegittima in quanto, continuando l'Ente ad essere un organismo di diritto pubblico, lo stesso avrebbe dovuto procedere alla scelta dell'impresa fornitrice attraverso un incanto pubblico. La Cassa dei commercialisti, che era sostenuta nella difesa anche dall'Adepp, ha già deciso di proporre appello al Consiglio di Stato. La sentenza che ovviamente preoccupa non poco tutte le Casse per i vincoli gestionali che potrebbe produrre è estremamente precisa e circonstanziata basandosi sulle caratteristiche che deve avere un soggetto per essere di diritto pubblico, caratteristiche che secondo il Tar del Lazio sono riscontrabili nelle Casse di previdenza dei liberi professionisti:1) avere personalità giuridica, 2) perseguire finalità di interesse generale pur limitatamente ad una categoria professionale, 3) essere finanziati, gestiti e controllati dalla Stato o dai suoi organi. Per questo ultimo punto si deve ricordare che le Casse non sono Enti indipendenti ma soggetti ad una vigilanza effettiva del ministero del Lavoro che ha una potestà di approvazione nel merito degli atti fondamentali e delle deliberazioni in materia di contributi e prestazioni, inoltre la contribuzione è obbligatoria. Per quanto riguarda il settore veterinario l'ENPAV, ma anche l'ONAOSI, rientrano a tutti gli effetti nella tipologia considerata dal Tar del Lazio e dovranno pertanto adeguarsi alle normative previste per gli enti di diritto pubblico salvo parere diverso che potrà esprimere il Consiglio di Stato. (Fonte: Il Sole-24 Ore, 11 giugno 2005)