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LE PROFESSIONI NELLA COMPETITIVITA'

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Dopo gli ultimi incontri con il CUP, Confprofessioni e Federtecnica in rappresentanza degli Ordini e delle organizzazioni professionali, il ministro Castelli si era impegnato ad inserire nel decreto legge sulla competitività almeno due punti riferiti alla riforma delle professioni, punti pienamente condivisi dal mondo professionale. Secondo Castelli era importante riuscire ad inserire almeno un paio di punti che potessero essere poi il " chiodo" a cui attaccarsi per sviluppare la riforma in fase di discussione parlamentare. Il ministro è uscito dalla riunione del Consiglio con un buon successo personale avendo superato le diffidenze e la contrarietà di altri ministri, in particolare Siniscalco, e riuscendo ad inserire ben cinque commi riguardanti la riforma delle professioni. " Non è molto", ha commentato Castelli" ma grazie a queste poche norme abbiamo la possibilità in sede di conversione in legge del decreto di arrivare a quella riforma complessiva che tutti, almeno a parole, auspicano". I cinque punti che hanno trovato l'approvazione di tutto il mondo professionale, anche delle professioni non riconosciute, sono:
Ordini: " Fatti salvi gli Ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da rischi di danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate".
Associazioni:"Le associazioni costituite da professionisti, che non esercitano attività regolamentate, tipiche di prestazioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute".
L'albo dei dipendenti:" Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'istaurazione del rapporto di lavoro subordinato, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo per l'espletamento delle relative funzioni".
Tirocinio:" Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l'espletamento delle relative funzioni, quest'ultimo può essere svolto, secondo quanto previsto dalle norme deontologiche , sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni o società che svolgono attività nel settore. In ogni caso, al tirocinante è corrisposto adeguato compenso, che tiene conto dell'effettivo apporto reso, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni svolte". Commissione d'esame:" Nelle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione professionale non più della metà dei commissari sono designati dall'Ordine o Collegio territoriale tra gli iscritti all'Albo".