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LINGUA BLU, NUOVA ORDINANZA

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BLU TONGUE ORDINANZA INTERMINISTERIALE 8 FEBBRAIO 2005- ART 1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini, relativa all'anno 2004-2005, devono essere sottoposti a vaccinazione entro il 30 aprile 2005:a) gli animali della specie ovina e caprina presenti negli allevamenti situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provvedimento del Direttore Generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. DGVA-VIII-2601-PI.8.d/18 del 5 febbraio 2004, e successive modifiche secondo le modalità già stabilite con Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini ( blue tongue) trasmesso dal ministero della Salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-PI.8.d/18 del 06 febbraio 2004;b) ai fini dello spostamento, gli animali della specie bovina e bufalina, situati nei territori delle regioni e delle provincie autonome individuati nell'allegato I al provvedimento di cui alla lettera a). 2. Per l'effettuazione della campagna di vaccinazione di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi di veterinari aziendali appositamente formati ed autorizzati. 3. A parziale deroga del comma 1, le regioni e le provincie autonome possono concedere, in base ai risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una proproga nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2004-2005, in ogni caso non eccedente la data del 31 maggio 2005. 4. Nell'ambito delle strategie e dei piani di lotta specifici regionali, le regioni e le provincie autonome individuate nell'allegato 1 al provvedimento indicato al comma 1, lettera a), possono utilizzare eventuali, nuovi vaccini autorizzati e messi a disposizione dal Ministero della Salute, tenuto conto della effettiva disponibilità degli stessi. ART 21. La movimentazione, verso le zone non soggette a restrizione e anche all'interno delle stesse zone, delle zone di protezione e sorveglianza, può avvenire solo se, indipendentemente dalla specie di appartenenza:a) si tratta di animali vaccinati da più di 30 giorni e da non più di un anno dalla data dell'invio, nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;b) il piano di sorveglianza dei vettori nelle zone di destinazione ha dimostrato che non vi è attività di Culicoides imicola adulti. 2. Per i fini di cui al comma 1, in aggiunta alle prescrizioni in essa contenute, occorre inoltre: 1) nel caso delle specie ovina e caprina, che si tratti di animali che provengono da allevamenti sottoposti a vaccinazione secondo lo specifico programma vaccinale; 2) nel caso delle specie bovina e bufalina, che si tratti di animali singolarmente sottoposti a vaccinazione. ART 3 1. Gli animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle zone di sorveglianza, possono essere movimenti su tutto il territorio nazionale per essere destinati direttamente alla macellazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) il Servizio veterinario di destinazione deve essere stato preavvistao almeno 48 ore prima dell'invio della partita; b) prima del carico, gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale; c) gli animali devono essere inviati, sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia, allo stabilimento presso il quale devono essere macellati. L’arrivo degli animali allo stabilimento di macellazione deve essere verificato dal veterinario ufficiale che effettua la vigilanza sullo stabilimento in questione. L’avvenuta macellazione deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e trasmesso ai Servizi Veterinari della AUSL di partenza della partita;d) il trasferimento degli animali delle zone di sorveglianza deve preferibilmente avvenire nelle ore diurne. Quando ciò non sia possibile gi animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi; in tal caso il veterinario ufficiale deve riportare la data e l’ora del trattamento antiparassitario effettuato sul modello 4 per consentire di determinare e rispettare il necessario periodo di sospensione prima della macellazione. Con provvedimento motivato, le regioni di destinazione possono vietare l’arrivo di partite di animali sensibili verso stabilimenti di macellazione situati nel proprio territorio, dandone preventiva comunicazione al Servizio Veterinario della regione di partenza e al Ministero della Salute. Non è consentita la movimentazione di cui al comma 1, nel caso di animali sensibili non vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti o da territori in cui si sia accertata circolazione virale negli ultimi 60 giorni. ART 4. E’ consentita la movimentazione di vitelli da latte scolostrati, nati da madri non vaccinate provenienti da zone di restrizione, esclusivamente verso quelle regioni nei confronti delle quali esiste un comprovato e consolidato flusso commerciale di tale categoria di animali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) gli animali devono essere movimentati in vincolo sanitario con preavviso di 48 ore via fax al Servizio Veterinario della AUSL di destinazione che, in relazione a quanto indicato nel comma 2 deve aver dato preventivamente il proprio nulla osta all’invio; b) il modello 4 di accompagnamento della partita deve riportare la dicitura “ animali di età inferiore alle 4 settimane, movimentati ai sensi della presente ordinanza ed essere integrato riportando 1)i codici identificativi degli animali 2) la data del trattamento antiparassitario effettuato e il nome del prodotto utilizzato; c) gli animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi pria della partenza e trasferiti direttamente a destino, senza transitare per stalle di sosta e/o centri di raccolta. Nelle aziende di destinazione degli animali di cui al comma 1, devono essere applicate le seguenti misure: a) prima dell’arrivo dei vitelli in azienda devono essere individuati 15 soggetti sieronegativi da utilizzare come animali sentinella. Successivamente all’introduzione degli animali di cui al comma 1, gli animali-sentinella devono essere sottoposti, con cadenza mensile, ad un controllo sierologico nei confronti della febbre catarrale degli ovini: b) gli animali introdotti devono essere posti in vincolo e possono essere movimentati dall’azienda solo verso uno stabilimento di macellazione, senza alcuna sosta intermedia. Le prescrizioni si applicano anche nel caso di movimentazione di vitelli da latte scolostrati, figli di madri vaccinate. ART. 5 Oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti o morti nei focolai accertati di febbre catarrale degli ovini, agli aventi diritto spettano gli indennizzi per eventuali aborti o mortalità rilevati, determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini, a condizione che tali eventi e la loro dipendenza dalla profilassi immunizzante contro la malattia siano stati preventivamente sottoposti a verifica, da parte del servizio veterinario competente, con gli allevatori interessati ed attestati dagli assessorati regionali ART. 6 Agli aventi diritto spettano gl indennizzi per i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini, rilevate ed attestate dagli Assessori regionali competenti per le seguenti fattispecie: calo della produzione del latte, sia in termini qualitativi che quantitativi, ridotta inseminabilità o fecondabilità; atassia, alterazioni a carico del vello con distacco di parti dello stesso. Agli allevatori sono altresì riconosciuti indennizzi per il blocco della movimentazione dei ruminanti a seguito dei provvedimenti emessi dall’autorità sanitaria competente per aree diversi da quelle indiviiduate nei provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 1. ART 7 Il Ministero della Salute e il Ministero delle Politiche agricole e forestali, avvalendosi della collaborazione tecnica delle associazioni di categoria, promuovono una campagna di informazione concernente gli aspetti tecnici e pratici degli interventi vaccinali contro la Blue Tongue, invi compresi rilievi documentali degli effetti collaterali, l’attività di controllo e i metodi di lotta diretta e indiretta. ART 8 E’ istituito presso il Minsitero della Salute un Osservatorio composto da tre rappresentanti del Ministero della Salute, tre rappresentanti del Ministero delle Polituiche Agricole e Forestali e sei rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. L’osservatorio di cui al comma 1 supporta le amministrazioni statali e regionali al fine di valutare: a) l’efficacia e l’efficienza dei Piani vaccinali adottati, con particolare riferimento a quelli su bovini e bufalini; b)la divulgazione dei dati epidemiologici per la Blue Tongue; c) l’uniformità,l’efficacia e l’efficienza dei Piani regionali per il controllo dei vettori; d) l’applicazione delle regole per il rilevamento e la valutazione degli evenutali danni; e) l’analisi del rischio sanitario ed economico che tenga conto anche della possibile diffusione della Blue Tongue nelle regioni indenni; f) l’impatto della Blue Tongue e delle altre malattie sugli attuali sistemi allevatoriali; g) l’incidenza della patologia e/o degli interventi profilattici diretti e indiretti sulle caratteristiche del latte e delle carni, specie in relazione ai prodotti DOP ( formaggi) e IGP ( carne dell’agnello sardo e carne del vitellone dell’Appennino. ART 9 Le disposizioni della presente ordinanza sostituiscono quelle adottate con le ordinanze ministeriali 2 aprile 2004 e 10 giugno 2004; restano ferme le disposizioni relative alla movimentazione degli animali sensibili dalle zone di protezione per la macellazione, adottate con l'ordinanza interministeriale 25 ottobre 2004. ( pubblicazione non a carattere ufficiale, fonte: Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti)