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TARGHE: MINISTERO INTIMA COMUNE VENETO

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L’imposta sulla pubblicità per una targa professionale esposta da un libero professionista, di superficie inferiore a cinque metri quadrati non è dovuta. Lo ha ribadito l’ufficio federalismo fiscale del Ministero delle Finanze al Comune di Piove di Sacco (PD) che disattendendo la legge 24 aprile 2002 n. 75 continuava ad esigere il versamento dell’imposta. Il Ministero delle Finanze ha scritto al comune padovano a seguito della presentazione di un esposto da parte del dottor Michele Bellemo, medico veterinario di Piove di Sacco. Nella nota, datata 4 febbraio 2005, il direttore dell’ufficio federalismo fiscale, Giampaolo de Paulis, scrive che “ la volontà di esentare dal pagamento dell’imposta le insegne deriva direttamente dalla legge, con la conseguenza che sia l’ente locale sia il soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione del tributo non possono in alcun modo sottrarsi alle disposizioni di legge tanto più nel caso di specie in cui è previsto il rimborso dei mancti introiti”. Il Minsitero precisa infatti al Comune di Piove di Sacco che “ contestualmente all’introduzione dell’esenzione la legge 28 dicembre 2001 n. 448 ha previsto al comma 3 il rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’esenzione. Alla luce di quanto esposto, non risulta, quindi esservi alcun danno economico in termini di minore introito per il comune”. Questo atto ministeriale e la nota dell’ANCI di fine gennaio rafforzano l’esenzione e le ragioni di quanti avessero deciso di avviare un ricorso per indebito versamento d’imposta. Un fac simile di ricorso è stato predisposto dal consulente fiscale dell’ANMVI dottor Giovanni Stassi.