Entro il 6 giugno 2005, dovrà essere pronto il «Manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte alimentare fresco, finalizzato all'identificazione della provenienza ed all'etichettatura». Lo prevede il Decreto 14 gennaio 2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 febbraio e recante Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte. Sarà obbligatorio indicare nell'etichettatura del latte fresco ( non più in uso il termine “vaccino”) il luogo in cui è avvenuto l’allevamento d’origine. Questo obbligo può dirsi soddisfatto articolando l’ informazione in due modi possibili: 1) definendo l’indicazione come “luogo di mungitura” intesa come provenienza del latte fino agli allevamenti di origine; in questo caso dovranno essere indicati comune/provincia/ regione di provenienza ( sia essa italiana o di altro Paese UE) o lo stato di provenienza del latte se la produzione ha un solo paese di origine, oppure la denominazione “UE” nel caso in cui la provenienza sia imputabile a più stati membri dell’Unione); 2) riportando la dicitura “ provenienza del latte”, quando invece non è possibile rintracciare l’allevamento d’origine e allora l’etichetta riporterà informazioni sulla provincia/ regione di provenienza e sul singolo Stato di provenienza; oppure la sigla “UE” se il latte proviene da più stati membri, o infine la sigla “Paesi Terzi” se il latte viene da un Paese non aderente all’Unione Europea.
I produttori sono soddisfatti. Confagricoltura e Coldiretti vedono innalzate le garanzie di sicurezza alimentare per i consumatori e valorizzate le produzioni italiane.