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ANIMALI IN PREMIO, DIVIETO COMUNALE

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Il Comune può vietare di offrire animali come vincite in giochi a premi. Lo riconosce la sentenza 6317 del 27 dicembre pronunciata dal Consiglio di Stato. Dunque se il luna park si trova nel comune di Prato addio ai classici pesciolini rossi come premio. Infatti, un regolamento a tutela dei diritti degli animali vieta di offrirli in omaggio su tutto il territorio comunale a meno che non si tratti di un’adozione promossa da associazioni ambientaliste o animaliste riconosciute. E l’iniziativa del Comune ha superato l’esame del Consiglio di Stato che ha bocciato il ricorso di un esercente attività di spettacolo viaggiante, contro il provvedimento. Il Consiglio di Stato ricostruisce poi la disciplina sulla materia e precisa limiti e poteri regolamentari dei Comuni. Il Dlgs sulla protezione degli animali utilizzati negli esperimenti scientifici, è stato interpretato dai giudici della Cassazione civile come una disciplina che ammette l’esercizio di quelle pratiche solo se è accertata l’impossibilità di seguire metodi alternativi e solo se gli interventi rispettano le regole dettate dallo stesso Dlgs. Mentre i giudici penali della Suprema Corte più volte hanno sottolineato i principi alla base dell’articolo 727 del Codice penale recentemente modificato, volti a reprimere qualunque forma di maltrattamento, concetto nel quale fanno rientrare non solo le sevizie e le torture, ma anche l’abbandono e l’incuria. Passando poi alle competenze del Comune, nonostante dagli atti normativi non sia espressamente fondato il potere regolamentare dell’ente locale, tale assenza non comporta alcuna illegittimità dell’atto, dal momento che sia la legge 142/90 sia gli orientamenti più diffusi sostengono che gli enti locali possono spaziare oltre le materie contemplate espressamente poichè dotati di poteri di auto-organizzazione. (Il Sole 24 Ore, 18/10/2004)