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ORDINI, SANZIONI ON LINE

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La tenuta degli albi e i provvedimenti dei consigli degli ordini corrispondono a funzioni di pubblica trasparenza. Il garante della Privacy, Stefano Rodotà, non solo ha ribadito il carattere pubblico degli elenchi degli iscritti agli Ordini, ma ha anche ripetuto che non è lesiva della privacy del professionista la divulgazione di procedimenti disciplinari a suo carico. Nemmeno se il provvedimento viene reso noto via Internet. Il Garante è nuovamente intervenuto sull’argomento, in risposta al Consiglio degli Ingegneri: alcuni iscritti lamentavano di aver subito danno professionale dalla divulgazione di provvedimenti a loro carico. Ma è opportuno rilevare che il Codice in materia di dati personali ( Dlgs 196/2003)parla in generale di provvedimenti “che incidono sull’esercizio della professione”. E il Garante, chiarendosi con il Collegio degli Ingegneri non ha citato censure o avvertimenti, ma sanzioni di tipo interdittivo, come sospensione o cancellazione dall’Albo. Il Codice prevede anche che gli ordini professionali possono integrare i dati riportati sugli albi con ulteriori informazioni, qualora il singolo iscritto lo richieda e queste risultino pertinenti e non eccedenti l’attività professionale.