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LEGGE GASPARRI, MODIFICHE ALLA 175

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Con l’entrata in vigore della legge Gasparri ( Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI) la pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie sarà possibile anche attraverso le emittenti radiotelevisive locali. La nuova legge del Ministro per le Comunicazioni modifica infatti gli articoli 1 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175 “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie”. Le novità sono state comunicate dalla FNOVI con una circolare agli ordini del 5 agosto scorso. Ecco come risultano riscritti i nuovi articoli 1 e 4 della 175: Articolo 1, comma 1: La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonchè mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali; (...) Articolo 4, comma 1 La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonchè con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria , attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purchè accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.