La Direzione Generale della Sanità Veterinaria “accoglie favorevolmente la richiesta della FISE di escludere dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 532/92 il trasporto di equidi destinati a partecipare a manifestazioni sportive, mostre od esibizioni”. Lo si apprende da una nota indirizzata alla FISE il 13 luglio, firmata dal Direttore Romano Marabelli. Le premesse di questa esclusione risiedono nell’articolo 1 del Dlgs 388/98, in attuazione del quale il Decreto Legislativo 532/92 non si applica: a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto; b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato; c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali effettuati su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall’inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione.
“Si può constatare – scrive il Direttore Marabelli- che la richiesta della FISE di escludere dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 532/92 il trasporto di equidi destinati a partecipare a manifestazioni sportive, mostre od esibizioni appare al momento fondata perchè non si configura in senso immediato lo scopo di lucro; anche se alcune riflessioni ed elaborazioni scientifico-legislative a livello europeo non tendono ad escludere queste attività dall’ambito meramente commerciale. Pertanto si accoglie favorevolmente la richiesta, ma ad ogni buon fine- prosegue la nota- si ritiene che i cavalli trasportati per fini sportivi non devono subire disagi superiori a quelli dei cavalli trasportati per fini diversi. La Direzione raccomanda quindi l’adozione delle seguenti misure: 1) i mezzi di trasporto devono essere omologati per le specifiche finalità del trasporto degli equidi ed inoltre devono sottostare annualmente ad un controllo sanitario da parte delle AASSLL territorialmente competenti, ivi compresi i requisiti del benessere animale che devono essere presenti in dette strutture; 2) il conducente del mezzo di trasporto, pur svolgendo spesso un’attività professionale totalmente diversa, deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza delle norme che regolano il trasporto degli animali al fine di essere consapevole della sua responsabilità nell’eventualità che tale trasporto esponga l’animale a lesioni e sofferenze evitabili; 3) la FISE è tenuta ad organizzare corsi di formazione del personale interessato e nella didattica formativa deve essere particolarmente curato l’aspetto relativo al benessere animale. La nota si conclude con la richiesta alla FISE di fornire al Ministero della Salute “ una relazione in ordine alle attività intraprese al riguardo”.
La Direzione Generale della Sanità Veterinaria ha inviato questi chiarimenti ai Servizi veterinari regionali, alla FNOVI, all’ANMVI, al SIVEMP, all’UNIRE, ai Carabinieri del NAS e al Ministero delle Politiche Agricole “al fine di realizzare una corretta ed uniforme applicazione sul territorio nazionale della vigente normativa sulla protezione degli animali durante il trasporto di equidi sul territorio nazionale”.