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DOCUMENTATO RISCHIO:NON E' UNA SCUSANTE

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Con la sentenza n. 10297 del 28 maggio 2004 la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha dato un ulteriore duro colpo alle già fragili difese dei medici in tema di responsabilità professionale. I giudici hanno infatti dichiarato che un'alta casistica di insuccessi per un certo intervento chirurgico non giustifica l'applicazione dell'art. 2236 del Codice Civile che potrebbe considerare un elemento di difesa eventuali " problemi tecnici di particolare difficoltà". La regola generale per i lavoratori autonomi non vincolati da una obbligazione di risultato, ma solo di mezzi, è che in presenza di una grossa complicazione il risarcimento al cliente scatti solo in caso di dolo o colpa grave. Nel settore medico però sembra sempre più difficile sostenere a propria difesa questa tesi. Infatti nel caso specifico il tribunale aveva già respinto la richiesta di danni da parte del paziente proprio sulla base che l'intervento chirurgico che si era dovuto fare presentava statisticamente " un alto tasso di esiti negativi". Il ricorso alla Corte di Cassazione da parte del paziente ha però ribaltato la decisione del Tribunale ricordando che si può sostenere nel settore medico la speciale difficoltà dei problemi tecnici, " laddove un caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato o sperimentato o quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici, terapeutici o di chirurgia diversi e incompatibili fra loro". In pratica, solo una grande incognita scientifica potrebbe definirsi un intervento di particolare complessità. Per la Cassazione basarsi su un dato statistico" è errato poichè prende in considerazione, anzichè i mezzi e i metodi attuati dal professionista, l'eventuale e incerto risultato; cioè un indice che non ha nulla a che fare con la speciale difficoltà". ( Il Sole-24 Ore- Sanità, 22 giugno 2004 )