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CONDONO E RIMBORSO IRAP

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Il condono non è di ostacolo alle richieste di rimborso dell'IRAP. Dopo mesi di dubbi interpretativi, sia fra gli addetti ai lavori che a livello ministeriale, le Commissioni tributarie esprimono sentenze favorevoli ai professionisti che intendono presentare domanda di rimborso per l'imposta versata negli anni riferiti al condono stesso. La questione a lungo discussa verteva sulla diversa interpretazione che il ministero dava della normativa, rispetto a quella che veniva dal mondo professionale. Secondo il ministero infatti chi aderiva al condono accettava, in sostanza, di chiudere ogni posizione con il fisco per quell'anno versando una cifra predeterminata. Era ovvio quindi che non poteva essere successivamente presentata alcuna domanda di rimborso riferita allo stesso anno. Il mondo professionale, al contrario, ha sempre sostenuto che il diritto al rimborso per avere effettuato un versamento non dovuto non poteva in alcun modo essere perso per la semplice adesione al condono. Questa seconda interpretazione ha via via trovato sempre maggiori consensi e le prime sentenze emesse dalle Commissioni tributarie si esprimono tutte secondo questa linea. La Commissione Regionale dell'Emilia e quella Provinciale di Parma, con sentenze depositate entrambe il 16/6/04, sono state molto chiare nel sostenere questa posizione. In particolare, quella regionale, dichiara:" Priva di pregio appare, anzitutto, la tesi sostenuta dall'Ufficio ( Ufficio delle Imposte ndr) secondo la quale la domanda di condono ex art. 9 della legge n.289/02 presentata in data 13/06/2003 dall'appellante risulta incompatibile con la richiesta di rimborso". ( Il Sole-24 Ore, 2 luglio 2004 )