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NIENTE ORDINE PER I DIPENDENTI SSN

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La prima sezione del Consiglio di Stato, in un parere appena depositato, ha chiarito che allo stato della legislazione vigente, l’iscrizione all’Albo non è obbligatoria per i “sanitari dipendenti di amministrazioni pubbliche, fatta eccezione per quelli autorizzati alla libera professione. Il parere è stato richiesto al Consiglio di Stato dal Ministero della Salute, fautore con il dicastero della Giustizia dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo, a seguito di una pronuncia della Cassazione (n. 28306 depositata il 1 luglio 2003), nella quale si sosteneva la tesi della non obbligatorietà. Il Consiglio di Stato l’ha confermata, partendo dalla considerazione che “per la quasi generalità delle professioni l’iscrizione all’albo è vietata agli impiegati pubblici”. Inoltre, l’articolo 1 del Dpr 761/1979, secondo cui appartengono al ruolo sanitario del SSN “ i dipendenti iscritti ai rispettivi Ordini”, è stato disapplicato (articolo 52, comma 1 lettera d, del Ccnl del 20 settembre 2001). Di conseguenza, le norme che prevedono i lrequisito dell’iscrizione all’Albo per l’acceso ai ruoli del personale sanitario del SSN ( Dpr 483/97 e Dpr 220/01) vanno interpretate”in modo coerente conle indicazioni desumibili dal sistema generale”. In altre parole, occorre essere iscritti all’ordine solo per accedere ai concorsi del Servizio Sanitario Nazionale. Un volta divenuti dipendenti, invence, l’iscrizione non serve più, a meno che non si svolga anche la libera professione. Ma la questione potrebbe riaprirsi presto: la Conferenza Stato-Regioni di giovedì ha infatti dato parere favorevole al Ddl che consente l’istituzione di nuove professioni sanitarie non mediche e nuovi ordini, in cui si introduce l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo per i dipendenti pubblici. Il presidente della Federazione degli Ordini medici, Giuseppe del Barone, ha già promesso battaglia: “ la nostra opposizione sarà ferma, convinta e totale.E non per la tutela degli Ordini, ma per la tutela dei cittadini”.