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CIRCOLARE FNOVI SULLA PRIVACY

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La FNOVI ha inviato una circolare agli Ordini Provinciali per chiarire gli effettivi obblighi a carico dei medici veterinari in materia di privacy. Poche o nulle le incombenze che dal Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) ricadono sull’attività svolta dai liberi professionisti e dagli Ordini Professionali. I medici veterinari: non sono soggetti a nessuno degli adempimenti previsti nei confronti dell’Autorità Garante (notificazioni, comunicazioni e richiesta di autorizzazione) sempre che i dati trattati non esulino dalla loro normale attività; solo i titolari del trattamento e, se ne sentiranno l’esigenza, potranno procedere alla designazione di uno o più responsabili e incaricati del trattamento. In tal caso dovranno osservare le formalità così come richieste; sono tenuti all’osservanza dell’adempimento della informativa. Tra le novità del Codice sulla Privacy è adesso consentito che l’informativa sia resa per iscritto o anche, in forma orale, ma con evidenti svantaggi sotto il profilo probatorio. Tenuto conto della complessità dell’informazione da dare, motivi di praticità e di cautela inducono a consigliare il rilascio dell’informativa in forma scritta attraverso la predisposizione di un modello da conservare previa acquisizione della firma dell’interessato; non sono tenuti alla raccolta del consenso se trattano dati personali per finalità strettamente relative all’espletamento della professione. Se il trattamento ha anche finalità facoltative, sarà necessario richiedere, e per iscritto, il consenso agli interessati; obbligatorio predisporre qualunque precauzione necessaria alla tutela dei dati. Ci si riferisce alle cosiddette “misure minime di sicurezza, per le quali la FNOVI suggerisce di rivolgersi ai tecnici che forniscono la manutenzione per i propri computer per farsi rilasciare un’attestazione comprovante l’adozione delle misure privacy.Non è previsto l’obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) poiché, nell’espletamento della propria attività, non si trattano dati sensibili e giudiziari. Gli Ordini Provinciali non sono soggetti a nessuno degli adempimenti previsti nei confronti dell’Autorità Garante (notificazioni, comunicazioni e richiesta di autorizzazione). In argomento è intervenuto il Garante il quale ha precisato che sono sottratti ai suddetti obblighi i trattamenti effettuati da soggetti pubblici per la tenuta di pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi istitutive e dai regolamenti attuativi in vigore e per il perseguimento delle finalità ivi indicate;solo i titolari del trattamento e, se ne sentiranno l’esigenza, potranno procedere alla designazione di uno o più responsabili e incaricati del trattamento. In tal caso dovranno osservare le formalità così come richieste;sono tenuti all’osservanza dell’adempimento della informativa. Valgono le stesse considerazioni innanzi esposte e, pertanto, si consiglia il rilascio dell’informativa in forma scritta attraverso la predisposizione di un modello da conservare previa acquisizione della firma dell’interessato; non sono tenuti alla raccolta del consenso. Tale esclusione è disciplinata dall’art. 18, comma 4, del Codice sulla Privacy;è obbligatorio predisporre qualunque precauzione necessaria alla tutela dei dati. nell’ambito delle misure minime di sicurezza da adottare per il trattamento dei dati sensibili con l’ausilio di strumenti elettronici, viene disciplinato il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) che dovrà essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. L’obbligo di redigere il DPS viene disciplinato nei casi in cui si trattino dati sensibili o giudiziari con l’utilizzo di strumenti elettronici: i Consigli Direttivi degli Ordini Professionali, non trattando dati sensibili e giudiziari, non devono predisporre il Documento Programmatico sulla Sicurezza. Gli unici dati giudiziari di cui gli Ordini sono custodi sono rinvenibili nei certificati attestanti il pieno godimento dei diritti civili ed il certificato generale del casellario giudiziale necessari all’iscrizione i quali, però, sono trattati con modalità esclusivamente cartacea.