• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31429

SIRCHIA: TEST SU ANIMALI INEVITABILI

Immagine
La sperimentazione su animali a scopo scientifico non può essere vietata o, al contrario, ampliata dalle Regioni. E' infatti allo Stato che ''spetta dettare i principi fondamentali'', e quelli che già ci sono dal 1992 bilanciano ''attentamente il doveroso rispetto verso gli animali sottoposti a sperimentazione e l'interesse collettivo alle attività di sperimentazione su di essi che sono ritenute indispensabili, sulla base delle attuali conoscenze di tipo scientifico, sia dall'ordinamento nazionale che dall'ordinamento comunitario''. La Corte Costituzionale interviene cosi' sulla delicata questione della vivisezione, dichiarando illegittima la legge dell'Emilia Romagna (n.20 del 2002, art. 2) che non solo vietava nel territorio regionale ogni attività di allevamento, utilizzazione o cessione a fini di ricerca di cani e di gatti, ma non permetteva neanche la vivisezione a scopo scientifico si tutti gli animali, salvo i casi autorizzati. Il ministro Girolamo Sirchia ha commentato il pronunciamento della Corte, dichiarando al Corriere della Sera: «La sperimentazione purtroppo non può essere eliminata. I farmaci prima che sui pazienti vanno testati sugli animali, non c’è alternativa. È chiaro che vanno rispettate certe condizioni e questo viene fatto dalle industrie italiane, risulta dai controlli. L’Italia è un Paese civile». Sirchia ricorda però quanti progressi siano stati compiuti nella messa a punto di metodi alternativi. «Un giorno si arriverà a fare a meno della vivisezione, con tecniche in vitro, come è già possibile per un certo tipo di chemioterapia - afferma il ministro - ma i tempi non sono ancora maturi per la totale sostituzione di questi test con i tradizionali. Gli scimpanzé, ad esempio, attualmente restano indispensabili per la sperimentazione del vaccino anti Aids. Riconoscere la legge dell’Emilia Romagna avrebbe autorizzato altre regioni a decidere in autonomia e la disparità avrebbe messo l’Italia fuori dal contesto europeo». I giudici della Consulta, nella sentenza n.166 scritta da Ugo De Siervo, hanno dato ragione alla presidenza del Consiglio che aveva presentato ricorso. La Corte chiarisce innanzitutto l'Emilia Romagna e' intervenuta nel settore ricerca scientifica, che e' una materia di legislazione concorrente, per cui in base all'art. 117 della Costituzione spetta al legislatore nazionale determinare i principi fondamentali. In secondo luogo, la Consulta fa notare che la tutela degli animali sottoposti a sperimentazione a scopo scientifico e didattico ''ha subito un sostanziale rafforzamento con il decreto legislativo n.116 del 1992 che, nel recepire la direttiva Cee 609 del 1986, ha sviluppato ampliamente i principi e gli obiettivi di quest'ultimo atto normativo mediante una disciplina analitica, fortemente restrittiva della stessa liberta' di sperimentazione a tutela degli animali coinvolti, e largamente affidata nella sua applicazione alle determinazioni, alle autorizzazioni ed ai controlli del ministero della Sanita' e dell'Istituto superiore di sanita'''. E in questo senso, anche i cani e i gatti sottoposti a sperimentazione sono - a detta della Corte - tutelati perche' per loro vigono disposizioni e limiti ben definiti. ''E' noto - aggiunge la Consulta - che esistono opinioni contrarie ad ogni specie di sperimentazione animale, dal momento che so asserisce che queste sperimentazioni sarebbero in realta' inefficaci, ma si tratta di opinioni specifiche finora largamente minoritarie e non recepite ne' dal legislatore nazionale ne' da quello europeo''. Percio' - sottolinea la Corte nel dichiarare illegittima la legge dell'Emilia Romagna contro la vivisezione e le sanzioni amministrative previste - ''nell'ambito della materia 'ricerca scientifica' l'esigenza di tener conto sia dello sviluppo della ricerca che della massima tutela degli animali che possono essere coinvolti nelle sperimentazioni ha originato una serie di norme del decreto legislativo n.116 del 1992, che costituiscono principio fondamentale in quanto esprimono il punto di equilibrio della sperimentazione; da cio' - conclude la sentenza - il divieto che possano essere sostanzialmente modificate dal opera dei legislatori regionali, riducendo ulteriormente la relativa liberta' della ricerca scientifica o comprimendo l'attuale livello di tutela degli animali sottoponibili a sperimentazione''. (fonti:ANSA/Corsera).