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FNOVI, VISITE DOMICILIARI E PUBBLICITA’

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Nel mese di marzo la FNOVI chiariva che la dicitura “visite domiciliari” e/o “visite a domicilio” può essere riportata sulle Pagine Gialle solo quando il Medico Veterinario non ha fatto richiesta di autorizzazione all’apertura di una struttura veterinaria. Sull’argomento la Federazione ha successivamente interpellato il Ministero della Salute, ricevendo ulteriori chiarimenti. Scrive il Presidente D’Addario in una nuova circolare agli ordini che il Ministero ha “ribadito che anche le inserzioni telefoniche, rientrando a pieno titolo tra le possibili forme di pubblicità a disposizione del sanitario, così come sancito dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 175, modificata con leggi 26 febbraio 1999, n. 42 e 14 ottobre 1999, n. 362, devono rispondere a quei requisiti di contenuto tassativamente indicati nelle norme in materia di pubblicità e non possono deviarvi pur se supportate dalla necessità di fornire una informazione necessaria. Quale diretta conseguenza del ragionamento innanzi illustrato, il Ministero ha escluso la possibilità di inserire la dicitura “visite domiciliari” nelle inserzioni telefoniche, prevedendone la possibilità di comparsa solo sui biglietti da visita, essendo gli stessi non contemplati tra gli strumenti pubblicitari disciplinati dalla L. 175/92”.