Il farmacista deve conservare per almeno tre anni la documentazione relativa alla prescrizione medico veterinaria non ripetibile in triplice copia; la prescrizione medico veterinaria non ripetibile limitatamente alle prescrizioni per animali da compagnia deve essere conservata per sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio. Per gli animali produttori di alimenti per l’uomo la ricetta non ripetibile va conservata 3 anni, quando si tratti di medicinali previsti all’articolo 3 del decreto legislativo 119/92. Le disposizioni sono valevoli anche per le prescrizioni relative a preparati magistrali. Può invece essere conservata sei mesi la ricetta non ripetibile destinata ad animali da reddito che non rientri nelle tipologie previste dall’art. 3 del Dlgs 119/92. La ricetta per medicinali veterinari omeopatici va conservata per sei mesi; nessun obbligo infine per il farmacista di registrare i medicinali veterinari non soggetti a prescrizione.
Queste indicazioni sono contenute in una circolare del Direttore Generale Romano Marabelli in risposta a quesiti indirizzati alla Direzione Generale della Sanità Veterinaria sui tempi di conservazione delle ricette veterinarie da parte dei farmacisti. La circolare, integralmente scaricabile dalla Banca Dati GIOFIL/ANMVI fa riferimento alle disposizioni contenute nella Farmacopea- XI edizione ( tabelle 4 e 5) e alle norme vigenti in materia di medicinali veterinari (decreto legislativo 119/92 e successive modifiche) e in materia di distribuzione, DPR 306/2001.