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CASSAZIONE, RIGORE SULLA PUBBLICITA’

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La pubblicità dell’esercizio delle professioni sanitarie, disciplinata dalla legge 175/1992, è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività o con inserzioni sugli elenchi telefonici, su giornali e riviste del settore. La pubblicità su un quotidiano, senza autorizzazione, configura quindi violazione disciplinare delle norme e comporta la sospensione del professionista. (Corte di Cassazione – sezione terza- sentenza n. 7925 del 26 aprile 2004)