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BLU TONGUE, PROFILASSI ESCLUSIVA STATALE

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La Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi delle Regioni Marche, Toscana e Umbria in merito alla profilassi della Blue Tongue promossa dal Ministero della Salute. In particolare, la Corte ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale mossa dalle Regioni che soprattutto denunciavano l’intervento in materia di febbre catarrale degli ovini previsto dall’art 66 della Legge Finanziaria 2002 come lesivo di un ambito “affidato alla legislazione regionale residuale”. La Corte ha invece accolto quanto ribadito dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui gli interventi riguardano materia di legislazione esclusiva statale e precisamente di profilassi internazionale e di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Inoltre, secondo la Corte, non merita accoglimento nemmeno il ricorso che riguarda la presunta violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, lamentata dalle Regioni perché la Legge non ha allocato le relative funzioni amministrative e la gestione di un apposito Fondo per l’emergenza Blue Tongue. Come sottolinea la Corte, l’attribuzione a livello centrale di funzioni amministrative trova giustificazione in esigenze di carattere unitario e specificamente nel principio di adeguatezza: “Il coordinamento degli interventi economici e sanitari si rende infatti necessario proprio tenendo conto della diffusività della malattia, che travalica i confini territoriali delle Regioni e addirittura degli Stati”.