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IVA, ANIMALI COME BENI D’OCCASIONE

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Ai fini dell’applicazione del regime IVA, anche gli animali vivi possono essere considerati “beni d’occasione” (art. 36 e successivi del dl 41/95) e quindi assoggettabili a regime speciale. E’ tale, in particolare, un cavallo acquistato presso un privato e rivenduto dopo l’addestramento per l’equitazione. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’UE con una sentenza emanata giovedì 2 aprile. Premesso che gli animali sono beni materiali e che nessuna disposizione esclude l’applicazione del regime IVA speciale ( ma che anzi tale esclusione causerebbe una doppia imposizione), la Corte ha stabilito che sarebbe incongruo tassare la totalità del prezzo di vendita richiesto dal rivenditore, anzichè il solo valore da egli stesso aggiunto ( con l’addestramento all’equitazione).