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ARRIVA LA DEVOLUTION

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Il Senato vota sì e attribuisce alle Regioni la competenza esclusiva dell’organizzazione della Sanità. Introdotta una clausola di interesse nazionale: il Governo puo' bloccare una legge regionale che pregiudichi l'interesse nazionale. Della questione si occupa il Senato; se la Regione non cambia la legge incriminata, il Senato puo' chiedere al capo dello stato di abrogarla. La riforma entrera' in vigore dalla prossima legislatura. L’articolo 30 (Competenze legislative esclusive delle Regioni) del Disegno di Legge Costituzionale n. 2544 recita: 1. L’articolo 117, quarto comma, della Costituzione è sostituito dal seguente: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie: a) assistenza e organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; d) polizia locale; e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato». 2. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.