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ANAGRAFE, IN VIGORE LE SANZIONI

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Il Decreto Legislativo n. 58 del 29 gennaio 2004 è in vigore da oggi. (Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39. - GU n. 51 del 2-3-2004)
Da oggi , il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, che non ottemperi agli obblighi di identificazione degli animali mediante apposizione dei marchi auricolari e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato. Chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali senzapreventiva autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente e'soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo. Il fornitore che fornisca marchi auricolari non conformi alla legge e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.
Sanzionate anche l’omessa denuncia di furto o smarrimento dei marchi, nonchè la loro duplicazione e la mancata trasmissione dei dati alla BDN. Per quanto riguarda le cedole identificative e il passaporto , il decreto stabilisce, fra le altre, sanzioni a carico del detentore degli animali che “ometta di inviare alla competente autorita' la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare” e che “sposti dall'azienda o introduca nella stessa un animale senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto”.