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PASSAPORTO UE PER CANI E GATTI

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E’ pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. L 146 del 13/06/2003 pag. 0001 – 0009 il Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Vengono così uniformate norme che fino ad ora differivano tra Stato e Stato.
Il Regolamento ha stabilito che gli animali domestici, per essere trasportati a scopo non commerciale da un Paese europeo all'altro o in ingresso nell’Unione Europea (quest’ultimo con differenza oltre i cinque animali e sempre con certificazione veterinaria di esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti) devono essere innanzitutto identificabili tramite un tatuaggio (in via transitoria) o un sistema elettronico (ISO 11784 o ISO 11785 allegato A) che consenta di risalire al nome e all'indirizzo del proprietario dell'animale. Ciò vale per cani, gatti e furetti mentre la sola certificazione è indispensabile per invertebrati (escluse api e crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili, uccelli (esclusi polli, galline), roditori e conigli domestici.
I viaggi di animali sotto i tre mesi d’età non vaccinati possono essere autorizzati Stato per Stato. Inoltre, devono essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario (i modelli saranno presto disponibili) e attestante la vaccinazione antirabbia per cani, gatti e furetti, in corso di validità. Norme particolari riguardano gli animali da compagnia introdotti in Irlanda, Svezia e Gran Bretagna che fanno cadere, di fatto, le grandi limitazioni utilizzate per prevenire l’introduzione della rabbia.( fonte UE/animalieanimali.it)