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ANTIPARASSITARI ESTERNI : SONO FARMACI

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IL DIRETTORE GENERALE della Sanita' Pubblica Veterinaria degli Alimenti e della Nutrizione decreta con efficacia immediata dalla publicazione in Gazzetta Ufficiale che
1. E' autorizzata la fabbricazione e l'immissione in commercio
dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante
per uso esterno elencati nell'allegato 1 al presente decreto alle
condizioni ivi riportate.
2. Entro sei mesi dalla data di notifica dei nuovi stampati
illustrativi approvati dal Ministero della salute, le confezioni dei
lotti dei prodotti di cui al comma 1 immesse sul mercato devono
essere conformi a tali stampati.
3. Le confezioni dei lotti dei prodotti gia' presenti sul mercato
possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.
4. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare
la dicitura "La vendita non e' riservata esclusivamente alle farmacie
e non e' sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria".