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IL TESTO DELL’ORDINANZA BORSANI

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REGIONE LOMBARDIA L’ASSESSORE ALLA SANITA’ VISTO il T.U. delle LL.SS del 1934; VISTO l’articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833; VISTA la Legge 281/91 “ Legge quadro in materia di animali d’affezione e tutela del randagismo VISTO il Regolamento di polizia Veterinaria, approvato con DPR 320/54 VISTO il Regolamento Locale d’Igiene Tipo approvato con DGR n. 49784 del 28.03.1985 e n. 52097 del 07.05.1985; CONSIDERATO il continuo verificarsi di casi di morsicature provocati da cani non idoneamente custoditi o sorvegliati; VALUTATA l’opportunità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente, completo delle direttive di cui al dispositivo della presente ordinanza, al fine di prevenire ogni possibile danno alla salute, per motivi di igiene e sanità pubblica; RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ( BURL); VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 maggio 2000 n. 13374 “ Affidamento al Sig. Carlo Borsani dell’incarico di Assessore alla Sanità”; ORDINA 1 – Le A.S.L. ed i Comuni della Lombardia per quanto di rispettiva competenza, devono intensificiare ogni iniziativa di informazione ed educazione sanitaria sui comportamenti da adottare per la tenuta, il mantenimento e la custodia degli animali domestici per prevenire e controllare fenomeni di randagismo. 2- Tutti gli organi di vigilanza dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, i Sindaci dei Comuni e i Comandi di Polizia Municipale procedono ad una più intensa attività di controllo del rispetto del Regolamento Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54, della Legge 281/91 “ Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e del Regolamento Locale di Igiene approvato con DGR n. 49784 del 28/03/1985 e n. 52097 del 07/05/1985. 3- I possessori di cani sono tenuti alla regolare iscrizione degli stessi nell’anagrafe canina istituita presso le Aziende Sanitarie Locali 4- Ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola. 5- Nei locali pubblici, sui pubblici mezzi di trasporto e nelle aree ad uso collettivo all’interno delle zone urbanizzate, i cani di peso superiore ai chilogrammi diciotto o di altezza al garrese superiore ai centimetri trentacinque, devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola. Sono esclusi dal presente obbligo i cani delle forze dell’ordine e delle forze armate quando utilizzati per servizio. 6- E’ fatto divieto ai minori di anni diciotto di condurre nei locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto e nelle aree ad uso collettivo all’interno delle zone urbanizzate, i cani di cui al punto precedente. 7- Gli Organi di Controllo procederanno a sanzionare eventuali comportamenti illeciti previsti al precedente punto 3 con la sanzione da € 25,82 a € 105,26 ai sensi dell’art. 10 della LR 8 settembre 1987, n. 30 e gli illeciti previsti ai precedenti punti 4,5 e 6 con sanzioni da € 258, 23 e € 1291,14 ai sensi della Legge 2 Giugno 1988 n. 218, art. 6 comma 3 8- Delle sanzioni comminate, trasmesse per competenza ai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL., dovrà essere redatta relazione da inviarsi alla Direzione Generale Sanità ( 20124 Milano, Via Pola 9/11). 9- Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e avrà validità per un periodo di mesi 12. 10- La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ( BURL) (Carlo Borsani)