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SVIZZERA: TUTELA GIURIDICA ALL'ANIMALE

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Anche per l'ordinamento svizzero, come per quello italiano, l'animale da compagnia era una cosa, un oggetto senza tutela giuridica.
Dall'inizio di marzo in Svizzera non è più così. Il Consiglio degli Stati svizzeri ha infatti approvato una revisione normativa che eleva lo status dell'animale, introduce il concetto di "danno morale", regolamenta il ritrovamento di cani randagi o abbandonati e sancise i diritti degli animali da compagnia nei casi di eredità e divorzio dei proprietari. Nel nostro ordinamento non esistono norme che tutelano espressamente gli animali; l'articolo 727 del codice penale prevede sanzioni per il maltrattamento di animali, tutelando quel "comune senso di pietà" che si presume provino gli uomini nel vedere un animale maltrattato.
La Svizzera ha invece introdotto, per inizitiva del parlamentare Dick Marty, "un adeguamento guridico alla realtà e alla sensibilità della Società moderna, in opposizione al vecchio diritto romano che trattava gli animali alla stregua di cose". All'atto pratico questo significa che il proprietario potrà chiedere di essere risarcito nel caso in cui il suo animale finisse investito da un'auto e il giudice, nel valutare l'entità dell'indennizzo, non terrà solo conto del valore commerciale dell'animale, ma anche del "danno morale" legato alla perdita affettiva. Chi invece decidesse di portarsi a casa un cane o un gatto recuperato per strada dovrà notificare il ritrovamento alle autorità e potrà diventarne il legittimo proprietario solo se per due mesi nessunno rivendicasse la proprietà dell'animale.
Apprezzamenti dal WWF-Italia, con l'auspicio che l'Italia segua l'esempio.