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DIREZIONE WELFARE

PSA in Lombardia, procedure per le movimentazioni

PSA in Lombardia, procedure per le movimentazioni
La Direzione Generale del Welfare Lombardia ha diffuso le procedure e i protocolli per la movimentazione di suini e dei SOA dalle Zone di Protezione e di Sorveglianza.
Con una circolare del Dirigente Marco Farioli la Regione Lombardia informa i Direttori dei Dipartimenti Veterinari e il settore della produzione suinicola, in merito alla  procedura per la concessione delle deroghe ai divieti di movimentazione da o verso le Zone di Restrizione e di Protezione (ZP). Le procedure sono descritte negli allegati alla nota che è stata inviata per conoscenza anche al Commissario Straordinario alla PSA, al Ministero della Salute e alle regioni Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Liguria.

Movimentazioni di suini - Per la movimentazione di animali l'allevatore deve fare richiesta alla Regione Lombardia, UO Veterinaria (all’indirizzo: psa@regione.lombardia.it) mettendo in conoscenza anche il Servizio Veterinario competente sull’allevamento di partenza- Dipartimento e Distretto. La movimentazione si intenderà autorizzata solo a seguito di validazione del Modello 4 da parte del Servizio Veterinario e dovrà avvenire nel rispetto dei protocolli diffusi in allegato alla circolare.

Movimentazioni da Vita - Da e verso le Zone di Protezione (ZP) sono vietate tutte le movimentazioni di suini “da vita”, fatto salvo specifici casi che verranno di volta in volta valutati in accordo con l’Osservatorio Epidemiologico. Mentre dalle Zone di Sorveglianza (ZS) può essere presentata la richiesta di deroga che deve riportare, oltre ai riferimenti dell’allevamento di origine, le date previste, il percorso individuato, i riferimenti dell’allevamento di destinazione. L’ATS competente per lo stabilimento di origine acquisisce l’assenso dello stabilimento di destinazione tramite del Servizio Veterinario competente sullo stabilimento. Laddove invece lo stabilimento di destino ricada al di fuori del territorio regionale tale assenso viene acquisito, per il tramite del Servizio Regionale.

Movimentazioni verso il macello - La richiesta di deroga verso il macello dalle Zone di Protezione (ZP) o di Sorveglianza (ZS), trasmessa all’indirizzo dedicato, deve riportare: i riferimenti dell’allevamento di origine, le date previste, il percorso individuato, i riferimenti dello stabilimento di destinazione. La regione chiarisce che in caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA. 

Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) - Per le movimentazioni di SOA l’allevatore deve far richiesta direttamente al Servizio Veterinario competente sull’allevamento di partenza.

Movimentazione delle carcasse - Per le carcasse l'autorizzazione è rilasciata, ai sensi del Reg (UE) 2020/687, articolo 22, direttamente dalla ATS competente sull’allevamento previo nulla osta da parte del servizio Veterinario della ATS competente sullo stabilimento di destinazione. Per quanto attiene alle procedure di campionamento, la priorità deve essere data a suini morti di recente (meno di 5 giorni). Solo in caso di assenza di tale tipologia di carcassa, possono essere campionati due suini morti da minor tempo possibile.

Liquami e letame - L'allegato dedicato riporta il protocollo specifico che contiene le condizioni per il rilascio, da parte, dalla ATS competente sull’allevamento di partenza, delle autorizzazioni alle movimentazioni in deroga ai divieti di cui al Reg (UE) 2020/687. 

NOTA_psa_12_SETTEMBRE_2023.pdf498.61 KB

pdfALLEGATO 1_CARCASSE.pdf105.56 KB

pdfALLEGATO 2_DA ZS A MACELLO.pdf172.95 KB

pdfALLEGATO 3_SUINI DA ZS VERSO ALLEVAMENTO.pdf157.98 KB

pdfALLEGATO 4_SUINI DA ZP VERSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE_pdf.pdf135.94 KB

pdfALLEGATO 5_LETAME, LIQUAMIpdf.pdf76.1 KB