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RICORSO

Abolizione di obblighi ed adempimenti di polizia veterinaria

Abolizione di obblighi ed adempimenti di polizia veterinaria
Il Governo si è rivolto alla Consulta affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della Legge Regione Valle d'Aosta n. 13/2013. La norma regionale reca  "Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria", nell'art. 5 "Determinazioni in materia di polizia veterinaria" e nell'art. 7, comma secondo, "Requisiti minimi per la protezione dei vitelli".

Le disposizioni vengono impugnate dal Consiglio dei ministri "perche' in contrasto con gli artt. 117, comma 2, lettera q) e 117, comma 3, della Costituzione", nonche' con lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta. Con questa legge "la Regione Valle d'Aosta si propone di abolire una serie di certificazioni ed adempimenti in materia di prevenzione ritenuti privi di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica".

Nel ricorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sono indicati i seguenti profili di illegittimita' costituzionale:

Determinazioni in materia di polizia veterinaria-  L'art. 5 della legge regionale valdostana n. 13/2013 provvede a depennare una serie di adempimenti in materia di polizia veterinaria. Tale disposizione, abolendo le certificazioni del veterinario dell'ASL competente in materia di movimentazione del bestiame ed eliminando sia la vigilanza sanitaria dell'ASL sugli allevamenti sia l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali, eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dall'art. 3, comma 1, lett. l), dello Statuto speciale valdostano in materia di "igiene sanita', assistenza ospedaliera e profilattica", adottando norme che non sono di mera integrazione o attuazione della normativa statale di riferimento. Essa interviene in particolare su disposizioni e misure stabilite dal Regolamento di Polizia veterinaria, DPR n. 320 del 1954, e segnatamente sugli artt. 1, 2, 31, 41 e 42 di detto provvedimento, che sono riconducibili alla materia della "profilassi internazionale", riservata alla legislazione statale esclusiva dall'art. 117, comma 2, lettera q) della Costituzione, proprio al fine di assicurare un'indispensabile uniformita' di disciplina su tutto il territorio nazionale.

Il ricorso del Governo ricorda che la Corte Costituzionale, "con la recente sentenza n. 72 del 2013 ha giudicato incostituzionali analoghe disposizioni della legge della regione Basilicata 30/12/2011 n. 26, ritenendo che "si sopprime nei fatti la certificazione del veterinario della ASL competente in materia di movimentazione del bestiame, sostituendola con una
autocertificazione. Vengono evocati i precedenti rappresentati dalle sentenze n. 12 del 2004 e n. 406 del 2005, ove, proprio con riferimento alle cautele imposte per evitare la
diffusione ed il contagio della febbre catarrale dei ruminanti e degli ovini, si e' richiamato il principio che devolve alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di
"profilassi internazionale", con il coinvolgimento, anche, di profili riguardanti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anch'essa riservata alla competenza legislativa dello Stato".

"Appare, d'altra parte, fin troppo evidente che la normativa statale che prevede il controllo sanitario della ASL competente sul bestiame in transito - in linea con quanto previsto in sede comunitaria e UE (si veda, da ultimo, il reg. CE 30 maggio 2012, n. 456/2012, Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale) - e' destinata ad assicurare, anche in relazione al profilo delle procedure (ad esempio in tema di programmi di prevenzione o di controllo e
vigilanza), oltre che a quello strettamente sanzionatorio, una indispensabile uniformita' di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio
per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneita' di criteri e parametri di valutazione. Ne' sembrera' superfluo ricordare, in tale quadro di riferimento, che spetta alla competenza del Ministero della salute la cura dei rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanita' e con altre Agenzie ONU anche per l'attuazione di convenzioni e di' programmi sanitari internazionali".

Protezione dei vitelli -  L'art. 7, comma 2, della Legge regionale n. 13/2013, stabilendo che "I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento e' condotto con modalita' diverse da quelle indicate al comma I possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo", e' in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui al D.Lgs. n. 126 del 2011, di "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli", il quale nell'Allegato 1, punto 8, stabilisce che "I vitelli non debbono  essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte".
"Di conseguenza - si legge nel ricorso- la disposizione regionale in esame eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dall'art. 3, comma 1, lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) in materia di "igiene sanita', assistenza ospedaliera e profilattica" - introducendo una norma che non si limita alla mera integrazione ed attuazione di Leggi della Repubblica - e viola altresi' l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, derogando i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di tutela della salute".