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IL TESTO DELLA PDL

Medicina veterinaria di base in Umbria con lp accreditati

Medicina veterinaria di base in Umbria con lp accreditati
Parte l'iter per modificare la legge regionale del 1994. Medicina veterinaria di base con i liberi professionisti accreditati.

Inizia questa settimana l'iter d'esame della proposta di legge regionale 'Norme in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo'. La pdl è stata presentata dal consigliere regionale Oliviero Dottorini (Idv) per "favorire e normare la coabitazione degli animali da affezione con l'uomo per tutelare il loro benessere e nello stesso tempo promuovere comportamenti idonei a tutela della sanità pubblica e combattere l'abbandono ed il randagismo".

"Il provvedimento – spiega Dottorini - va a modificare e ad integrare la legge regionale '19/'94' che quasi venti anni fa affrontava già in maniera matura ed evoluta la questione della convivenza fra uomo e animale da affezione. Dal '94 ad oggi sono però intervenute numerose norme, sia nazionali che europee, che hanno sancito una importante evoluzione nel rapporto fra l'uomo e gli animali ed hanno riconosciuto a questi ultimi lo status di 'esseri senzienti'. Per questo abbiamo tentato di proporre un testo ampio ed equilibrato, che va a toccare tutti gli aspetti della convivenza fra l'uomo e gli animali d'affezione, valorizzando al massimo la prevenzione sanitaria, il possesso consapevole ed il coinvolgimento attivo delle associazioni animaliste".

"Il testo – prosegue Dottorini - ha già ottenuto il via libera da parte del Cal e prevede importanti novità: dalla repressione di ogni forma di maltrattamento, compreso l'abbandono, alla prevenzione e controllo del randagismo, dalla questione delle esche avvelenate ai combattimenti tra animali, dalle sperimentazioni scientifiche allo spinoso tema degli animali nei circhi. Abbiamo introdotto il divieto di possesso di animali da affezione per coloro che sono stati condannati per maltrattamenti e siamo andati a definire le modalità di soppressione degli animali, le corrette modalità di sperimentazione e i comportamenti da adottare in caso di furto o di smarrimento".
"Un capitolo importante - rimarca il capogruppo Idv - è quello dedicato agli intrattenimenti con animali ed abbiamo tenuto ben distinto il loro utilizzo in manifestazioni popolari, storiche e culturali, da quello nei circhi in cui spesso gli animali vengono tenuti in condizioni inammissibili. È sicuramente un aspetto innovativo l'istituzione presso l'assessorato alla Tutela della salute, della Consulta regionale per la tutela degli animali che ha, fra le altre funzioni, quella importantissima di predisporre piani per la prevenzione ed il controllo del randagismo, nonché quello di verificare, a posteriori, la loro corretta applicazione.

"Altro aspetto fondamentale della proposta è quello che tratta le prestazioni di medicina veterinaria di base e le modalità, per i veterinari liberi professionisti, di ottenere l'accreditamento e la possibilità di operare in tutto il territorio regionale e stipulare convenzioni con Comuni, Asl e associazioni animaliste". Il Titolo VII (Servizio Sanitario Veterinario Mutualistico) della proposta si compone di tre articoli dedicati alla medicina veterinaria di base, all'assistenza veterinaria di base e specialistica e Servizio di reperibilità e di emergenza veterinaria, nonché all'accreditamento dei veterinari liberi professionisti).


TITOLO VII. Servizio Sanitario Veterinario Mutualistico

Articolo 34 (Medicina veterinaria di base)
1. La Regione, promuove interventi da parte degli enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, ai cani adibiti alla guida dei ciechi e ai cani e gatti destinati alla pet therapy.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate prestazioni di medicina veterinaria di base quelle collegate ad obiettivi di prevenzione, salute e benessere degli animali ed in particolare:
a) la profilassi vaccinale;
b) la prevenzione e/o il controllo delle nascite;
c) l'identificazione elettronica e l'iscrizione all'anagrafe;
d) le cure non specialistiche.
3. Le prestazioni di cui al comma 2 sono erogate da medici veterinari liberi professionisti operanti nelle strutture veterinarie private presenti sul territorio regionale, sulla base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto in ambito provinciale dalle ASL con gli Ordini dei medici veterinari.
4. La Giunta regionale, con apposito provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1 ed approva lo schema di protocollo d'intesa di cui al comma 3.

Articolo 35 (Assistenza veterinaria di base e specialistica, Servizio di reperibilità e di emergenza veterinaria)
1. Hanno diritto a prestazioni medico veterinarie gratuite, erogate dalle A.S.L., i seguenti soggetti:
a) i cani randagi;
b) i cani liberi accuditi o i branchi assistiti;
c) i gatti liberi o appartenenti alle colonie feline;
d) gli animali randagi in oasi feline o canili sanitari pubblici;
e) gli animali affidati in custodia giudiziale ai comuni, alle associazioni di volontariato animalista o ai privati.
2. Nell'ambito di ciascuna ASL, i Servizi di sanità pubblica veterinaria devono sempre assicurare la presenza di un canile sanitario e di una struttura adibita a primo soccorso veterinario adeguata negli spazi, nella strumentazione tecnica e nel personale al fine di assicurare le attività di:
a) segnalamento ed identificazione tramite microchip. Gli animali di proprietà catturati sono restituiti ai proprietari purché diano garanzia di buon trattamento;
b) esami clinici;
c) trattamenti antiparassitari, interni ed esterni;
d) vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio;
e) sterilizzazione di tutti i cani e dei gatti, maschi e femmine;
f) esami di laboratorio finalizzati ad accertare lo stato di salute generale e il controllo o la prevenzione delle malattie a carattere zoonosico;
g) interventi di primo soccorso, emergenze e urgenze (esami ed interventi medici o chirurgici non differibili), atti alla stabilizzazione dell'animale eventualmente anche attraverso inoltro in strutture private specialistiche pubbliche o private convenzionate.
3. In tali strutture i Servizi di sanità pubblica veterinaria delle ASL, anche mediante convenzioni con medici veterinari libero professionisti o con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia, assicurano anche il servizio di reperibilità festiva e notturna fruibile dai cittadini, con i compiti di gestione delle emergenze o urgenze, autorizzazione alla cattura di animali, indicazione ai cittadini. Il servizio di primo soccorso e di reperibilità festiva e notturna possono coesistere anche in una apposita struttura del canile sanitario/ gattile sanitario.
4. Nel canile sanitario il Comune garantisce a propria scelta la gestione delle funzioni sanitarie avvalendosi dei Servizi di sanità pubblica veterinaria della A.S.L. o di medici veterinari liberi professionisti accreditati attraverso apposite convenzioni. I Comuni possono dotarsi di un mezzo di trasporto con strumenti di primo soccorso per il trasporto degli animali.
5. I gestori delle strutture di ricovero per animali convenzionate con i Comuni assicurano a tutti gli animali in custodia l'assistenza sanitaria di base e specialistica necessaria tramite un proprio direttore sanitario.

Articolo 36 (Accreditamento dei veterinari liberi professionisti)
1. Ai fini dell'accreditamento, i veterinari liberi professionisti, regolarmente abilitati ai sensi delle normative vigenti in materia nei paesi dell'Unione europea, presentano domanda alla Direzione regionale competente in materia di sanità veterinaria che provvede, previo parere favorevole della ASL , al rilascio dell'accreditamento.
2. I requisiti e le procedure per l'accreditamento sono definiti dal regolamento di attuazione della presente legge.
3. Il veterinario libero professionista accreditato è autorizzato ad operare nell'ambito dell'intero territorio regionale ed è tenuto ad utilizzare le informazioni contenute nella banca dati esclusivamente ai fini della corretta gestione dell'anagrafe degli animali.
4. L'elenco dei nominativi dei veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione completo di recapiti, è pubblicato sul sito della Regione Umbria.


pdfRELAZIONE.pdf259.88 KB

pdfPDL_UMBRIA_DOTTORINI_TUTELA_ANIMALI.pdf259.88 KB