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Previdenza complementare per i dipendenti del SSN

Previdenza complementare per i dipendenti del SSN
Perseo, il fondo di pensione complementare per tutti i dipendenti del Ssn è operativo: via libera dalla Covip, la Commissione di vigilanza dei fondi pensione. La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle amministrazioni sarà pari all'1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del Tfr. Stessa percentuale da parte dei lavoratori.

Diventa operativo per tutti i dipendenti del SSN il Fondo pensione Perseo. Il via libera dalla Covip, la Commissione di vigilanza dei fondi pensione, è arrivato a fine novembre. Il fondo era stato istituito nel 2007.

Sono destinatari della prestazioni del Fondo Perseo, i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i contratti sottoscritti dai sindacati e dall'Aran per il comparto delle Regioni e delle autonomie locali e per il comparto del Ssn e per le relative aree dirigenziali, assunti con contratto a tempo indeterminato, con contratto part-time a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato anche part time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle amministrazioni sarà pari all'1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del trattamento di fine rapporto. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è dell'1% degli stessi elementi retributivi. E' prevista la facoltà dei lavoratori di effettuare versamenti aggiuntivi. Il fondo erogherà, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.

E' prevista la destinazione al Fondo pensione del TFR e, per i lavoratori già in servizio al 1° gennaio 2001, di una ulteriore quota figurativa pari all'1,5% del contributo di riferimento per il calcolo dell'Indennità del Premio di Servizio (IPS). Con riguardo al TFR, i lavoratori assunti presso l'amministrazione pubblica dal 1° gennaio 2001 verseranno l'intera quota maturata nell'anno, mentre quelli assunti precedentemente dovranno versare il 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR. "Come per tutti i fondi pensione del pubblico impiego", continua la nota, "sia le quote del TFR sia la quota aggiuntiva dell'1,5% non vengono versate effettivamente al Fondo pensione ma sono accantonate figurativamente presso l'ente di previdenza dei dipendenti pubblici (ex-Inpdap). L'ente le contabilizza e le rivaluta inizialmente con un tasso pari alla media dei rendimenti ottenuti da un "paniere" di fondi pensione dotati di un'ampia base associativa e, una volta perfezionata la gestione finanziaria del fondo, in misura pari al rendimento effettivo realizzato dal fondo stesso. Solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'ente verserà al Fondo pensione l'importo accumulato che, insieme ai contributi reali e ai relativi rendimenti, costituirà la complessiva posizione individuale".

ACCORDO PER DEL PERSONALE MEDICO - VETERINARIO AL FONDO PERSEO