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Ricetta elettronica veterinaria: in Aula per il voto finale

Ricetta elettronica veterinaria: in Aula per il voto finale
La relatrice Marina Berlinghieri (PD) riferirà in senso favorevole all'Assemblea il 6 novembre sul testo approvato dal Senato il 10 ottobre.
La Legge Europea 2017 è prossima all'emanazione. L'articolato viene sottoposto all'esame della Camera, solo per le modifiche apportate nel corso dell'esame da Palazzo Madama, modifiche che in ogni caso non riguardano l'articolo 3: "Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE (Codice comunitario dei medicinali veterinari) e 90/167/CEE". (Direttiva Mangimi medicati).

Il passaggio parlamentare è pressoché scontato, tanto da indurre il Ministero della Salute ad avviare un primo confronto divulgativo con tutti i soggetti coinvolti dall'evoluzione digitale dei flussi e delle prescrizioni dei farmaci veterinari. Oggi e domani, la Direzione Generale dei Farmaci Veterinari ha indetto due giornate di incontri con tutte le professionalità e le organizzazioni industriali, associative e sindacali coinvolte dal nuovo processo informatizzato, una evoluzione che -per l'Italia- segna un traguardo pioneristico su scala europea, valorizzato anche nell'ultimo rapporto ESVAC sulle vendite di antibiotici in 30 Paesi Europei.

La prescrizione elettronica di medicinali veterinari e di mangimi medicati partirà dal 1 settembre 2018. Un successivo decreto del Ministero della Salute definirà le modalità con cui gli operatori, compresi i medici veterinari, concorreranno ad alimentare di informazioni la banca dati centrale. Di seguito le modifiche che la Legge Europea 2017 (articolo 3) apporterà alla vigente legisazione:

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
 2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonché i medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute:
a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonché l'acquirente;
b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.
2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.
2-quater. L'attività di tenuta e di aggiornamento della banca dati di cui al comma 2-bis è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

 b) all'articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
 1-bis. In alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° settembre 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, è inserito il seguente:
 1-bis. In alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, lettera a), la prescrizione dei mangimi medicati, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1 settembre 2018, la prescrizione dei mangimi medicati è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».

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Atto Camera 4505-B
 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" (approvato dalla Camera e modificato dal Senato